(di Luca Zambello)

Con la sentenza n. 25122 del 26 Novembre 2014 i giudici tributari si pronunciano, in via definitiva, sull’obbligatorietà dei dati da riportare nelle Schede Carburante.

E’ di pochi giorni fa, infatti, la sentenza della cassazione che rifiutava il ricorso di un’impresa contro l’avviso di accertamente che contestava la scorretta compilazione delle carte carburante per i rifornimenti dei propri automezzi.

Attenzione quindi alla compilazione e alla relativa registrazione nella contabilità aziendale dei documenti riepilogativi degli acquisti di carburante. La necessità di compilare la Scheda in tutte le sue parti essenziali non è solo eccesso di zelo del proprio consulente (o capriccio dell’Agenzia Entrate), bensì un obbligo di legge per non vedersi negata la deducibilità dei relativi costi e dell’Iva.

La Corte, riprendendo gli orientamenti precedenti di Cassazione con la Sentenza 26539 del 2008 e la 3947 del 2011, hanno ritenuto fondamentale – e di conseguenza obbligatoria per legge – l’indicazione del chilometraggio in ogni Scheda carburante. Riprendendo i sopracitati precedenti viene ribadito, quindi, che tali documenti devono essere obbligatoriamente compilati in tutte le loro parti essenziali, tra le quali vengoni ricompresi appunto i chilometri effettuati.

Solo se il documento è compilato correttamente può assolvere i requisiti previsti per legge ed essere ritenuti adatti alla detrazione della corrispondente Iva pagata ed  alla deducibilità, a tutti gli effetti, del relativo costo.

Per concludere, la registrazione di Schede Carburanti non correttamente – o parzialmente – compilate, produrranno il disconoscimento fiscale del documento con le relative conseguenze legate alla registrazione di un documento non valido.

Superfluo specificare che, in questa sentenza, il contribuente, che ricorreva in contenzioso contro l’amministrazione tributaria, è stato condannato al pagamento delle relative spese in via definitiva.

 

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