La vendita di beni indivisi, non stipulata da tutti i comproprietari ma solo da alcuni, non è nulla ma annullabile. Ed il potere di ottenere la rettifica del contratto spetta solo all’acquirente, il quale può scegliere tra l’annullamento e la convalida degli effetti del contratto, limitatamente alle quote effettivamente cedute.

Questo ce lo dice la Cassazione con la sentenza 8092/2011.

Ma in senso diametralmente opposto, si è espressa la stessa Cassazione, con la sentenza 5027/2011 non più tardi di un mese fa.

Resta perciò grande confusione in materia e questo è un danno, perché non offre certezza del diritto in un settore fondamentale come quello immobiliare.

Il pregio di quest’ultima sentenza, per lo meno, è il tentativo di offrire una soluzione in grado di tutelare l’acquirente, dandogli la possibilità di scegliere tra la risoluzione per vizio del consenso (dei comproprietari assenti in atto) e la convalida del contratto per le quote vendute.

Il compratore  almeno si troverà a possedere una percentuale dell’intero, in grado di poter essere a sua volta rivenduta.

Considerati gli interessi economici in gioco, non è poco…..

Roberto Mazzanti – Rag. Commercialist

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