La possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi a favore del contribuente, anche oltre il termine “classico” dell’anno successivo (termine di presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo a quello che si vuole rettificare), continua ad essere sull’onda delle alterne sentenze e delle controverse prese di posizione, a favore ora dell’una ora dell’altra tesi.
Il Fisco è attestato sulla linea “termine massimo per la dichiarazione rettificativa coincidente con quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo” e istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento da correggere.
Giurisprudenza e dottrina sono tutt’ora divise sulla corretta interpretazione del famoso comma 8 del D.P.R. 322/98, che consente di presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del 4° anno successivo, per “correggere errori ed omissioni”.
A favore della tesi secondo cui si può aprofittare del termine quadriennale:
- Cassazione 28.02.2011 n.4776
- Cassazione 31.01.2011 n.2226
- Commissione Tributaria Provinciale Milano 26.01.2011 n.21
- Commissione Tributaria Regionale Puglia 28.10.2010 n.116/9/10
- Cassazione n.18076/2008
- Cassazione Sezioni Unite del 25.10.2002 n.15063
Contro la stessa tesi, ed a favore di quella sostenuta dal Fisco, invece:
- Cassazione 02.03.2004 n.4238
- Cassazione Sezioni Unite del 06.12.2002 n.17394
Bene. Come si vede, oramai è maggioritaria la tesi orientata al maggior termine, in favore del contribuente.
Da qualche settimana si può annoverare tra lo schieramento pro-contribuente anche la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che con la sentenza 17.05.2011 n.63/21/11 ha sostenuto che:
- il contribuente può presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre del 4° anno successivo (a quello in cui la dichiarazione da correggere è stata presentata) con successivo invio di un’istanza di rimborso del maggior credito o del minor debito che ne risulta;
- l’Ufficio delle Entrate deve segnalare al contribuente le modalità per recuperare le imposte versate in eccesso, altrimenti viola le disposizioni dello Statuto del Contribuente.
La novità della pronuncia della C.T.R. Veneto sta nel secondo punto: l’Ufficio che tace e non collabora con il contribuente, si comporta in modo non corretto, violando il principio di buona fede fissato dall’art.10 della legge 27.07.2000 n.212, altrimenti nota come “Statuto del Contribuente”.
Naturalmente, la dichiarazione rettificativa espone comunque il contribuente alle sanzioni per aver presentato a suo tempo una dichiarazione errata, minimo 258 euro max 2.065 euro. Ma spesso ne vale la pena.
E anche questo va segnalato al contribuente in buona fede, da parte di un’Amministrazione che dev’essere altrettanto in buona fede.
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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test