Entra in vigore oggi il nuovo Codice della legislazione statale sul Turismo.

Diciamo subito che non si tratta di una rivoluzione ma di un assestamento. 

Ma c’è qualche curiosità degna di nota e soprattutto c’è l’ambizione di offrire al turista un quadro giuridico di riferimento e di maggior tutela, attraverso la previsione di nuovi contratti in materia.

In questo primo lavoro, perchè altri verranno pubblicati nei prossimi giorni, noi tratteremo delle linee essenziali del Codice in materia di contratto di multiproprietà. 

Partiamo dalle definizioni: la multiproprietà.

Per ” contratto di multiproprieta'” s’intende quello che attribuisce al turista il diritto di godimento su uno o piu’ alloggi, per il pernottamento per piu’ di un periodo di occupazione, e con durata complessiva SUPERIORE a 1 anno.

Per ” periodo di occupazione” crediamo si possa intendere la settimana, la quindicina o il mese di vacanza. Quindi la multiproprieta’ è il diritto – ultrannuale – di passare almeno due periodi di vacanza all’anno, nella struttura prescelta. La quale non necessariamente dev’essere un immobile. 

Nota bene: nel calcolo della durata del contratto si deve tener conto di ogni clausola o disposizione che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga. Quindi, anche il contratto inizialmente inferiore all’anno puo’ diventare soggetto a questa legge se, in virtu’ delle proroghe tacite o espresse, la durata va poi a superare l’anno!

Non è una questione di proprietà immobiliare, ma di un diritto pluriennale a trascorrere ripetutamente una vacanza in una determinata struttura, per almeno due periodi nell’arco di 12 mesi.

Il contratto che il turista deve vedersi proporre deve essere assolutamente redatto in forma scritta, altrimenti sarebbe nullo. Il turista inoltre deve sapere che dispone del diritto:

  1. ad un’accurata informativa precontrattuale 
  2. di recesso, da esercitarsi in modo particolarmente dettagliato
  3. di chiarezza circa gli acconti ed il trattamento economico
  4. alla doppia lingua nella stesura del contratto

Va poi tenuto in grandissima considerazione il fatto che sono nulle tutte le clausole che fanno rinunciare il turista ai diritti che per legge gli spettano, così come sono nulle tutte le disposizioni che escludono o limitano la responsabilità dell’impresa turistica o dell’operatore professionale.

Per gli utenti che si sono registrati nell’area riservata sono già a disposizione i formulari per i nuovi contratti e la presentazione in Power Point della sintesi del nuovo Codice del Turismo!                                                                                                                                

Econ-Test è a disposizione degli operatori per tutte le informazioni sul nuovo contratto di multiproprietà.

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Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

 

 

 


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