Il Codice del turismo ridisegna i confini dell’Impresa Turistica, allargandoli agli Stabilimenti Balneari ed alle attività di somministrazione (alimenti e bevande). Per queste ultime attività il requisito di Impresa Turistica si ottiene se si fa parte di un sistema turistico locale.
Non è difficile immaginare che i ristorantini sulla spiaggia in una località di mare (per fare un esempio) possano essere parte del sistema locale; se noi abbiamo ragione, allora potrebbero definirsi anche loro “Imprese Turistiche”. A che scopo ? Il vantaggio di essere imprenditori turistici, ai fini della legge in questione, è quello di poter accedere a provvidenze, bandi, fondi, agevolazioni finanziarie e fiscali, se e quando verranno istituite per legge.
Fanno parte del sistema turistico anche le strutture ricettive extralberghiere (come definite dal nuovo Codice all’art.12) tra cui spiccano le unità abitative ammobiliate per uso turistico. Queste unità immobiliari sono case ed appartamenti arredati e dotati dei servizi di base (igienici e cucina) date in locazione ai turisti, nel corso della stagione, con contratti di durata non inferiore alla settimana e non superiore a sei mesi. Non possono consistere in più di 4 unità di proprietà della stessa persona, che altrimenti diventerebbe imprenditore turistico, con tanto di obbligo alla contabilità ed a tutti gli adempimenti di legge.
Sono fatte salve le disposizioni in materia emanate dalle Regioni.
Altro elemento di novità: cessa finalmente ogni ambiguità in materia di agenzie immobiliari che affittano appartamenti a turisti, sia come mandatarie che come sub-locatrici. Si stabilisce una volta per tutte che la loro attività è perfettamente compatibile con la legge quadro del Mediatore !
Non poteva mancare un riferimento a maggiori futuri standard qualitativi (art.15) che saranno presto emanati dal Ministero, in accordo con le associazioni di categoria. Sicuramente ci saranno novità anche in questo senso e saranno certamente fissati standard più elevati degli attuali, sempre fatte salve le competenze regionali.
Infine, il codice del turismo apre alla Scia ed allo sportello unico (art.16); nel senso che le attività turistiche saranno avviabili con questi nuovi meccanismi, che si spera funzionino, dato che non sempre è cosi.
FINE
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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test
Dott. Luca Zambello – Econ-Test