La Cassazione tributaria ha stabilito che l’Ufficio perde la causa per nullità dell’avviso di accertamento, se non deposita anche l’avviso di ritorno producendolo in giudizio. La notifica dell’avviso di accertamento viene travolta dalla mancata produzione in giudizio, da parte dell’Ufficio, dell’avviso di ritorno firmato dal contribuente, in quanto viene impedita la verifica dell’effettiva conoscibilità dell’atto di accertamento da parte del destinatario. E questo è sufficente per provocare la nullità della notifica e quindi anche dell’accertamento stesso.

Risultato: il Fisco perde a tavolino, senza necessità che inizi la partita.

Ecco il link alla sentenza n.16050, depositata il 21.07.2011.

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Roberto Mazzanti – Commercialista

 

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