Ampiamente prevista, arriva dalla Corte Costituzionale la sentenza (247 del 25.07.2011) che dichiara legittimo il raddoppio dei termini per l’accertamento, da 4 a 8 anni, nel caso in cui i verificatori ravvisino gli indizi di un reato tributario (D.Lgs 74/2000). 

Non importa se i verificatori effettuano la denuncia oltre i termini ordinari di accertamento (4 anni, per semplificare), quindi a giochi chiusi; la norma è legittima – dicono i Giudici – perchè non si tratta nè di una riapertura di termini già scaduti, nè di reviviscenza di poteri accertativi oramai esauriti. Quanto piuttosto di un termine fissato dalla legge, che raddoppia automaticamente in presenza di circostanze oggettive (l’indizio di reato fiscale).

In sostanza, se la verifica si apre domani in un’azienda, avendo come oggetto l’anno 2009, e durante la verifica i funzionari riscontrano gli indizi di un reato compiuto nel 2004 (anno già prescritto), le annualità accertabili che normalmente sarebbero state: 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 (+2005 in caso di omessa dichiarazione), si allungano al 2005, 2004, 2003 e 2002 (+2001 in caso di omessa dichiarazione).

Noi qualche dubbio sulla legittimità di questa procedura l’abbiamo, specie nel caso in cui i verificatori riscontrino indizi di reato andandoselo a cercare di propria spontanea volontà all’interno di documentazione relativa ad anni prescritti. Perchè un conto è venire a conoscenza di un reato compiuto nel 2004 a seguito di un processo a carico di terzi, aventi rapporti col contribuente verificato, un altro è andarsi a cercare gli indizi di un reato di propria sponte. In quest’ultima ipotesi, ci sembra che i termini per il 2004 siano riaperti con una forzatura non proprio conforme alla legge.

In ogni caso, la Corte Costituzionale ha promosso la norma ed ora dobbiamo farci i conti. 

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Rag. Natascia Prencisvalle 

Roberto Mazzanti – Commercialista

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