Essere condannati per bancarotta nonostante si sia finanziato a man bassa la propria società non dev’essere piacevole.

Ma è quello che è capitato a due imprenditori che hanno insistito un po’ troppo a non chiedere il fallimento della società, nonostante fin dalla sua costituzione si fosse dimostrata non economica.

Essi hanno finanziato di tasca loro la società con una certa frequenza, ma sono stati condannati per aver aggravato il dissesto, non avendo portato i libri in Tribunale, nonostante il dissesto avesse già tutta la sua evidenza.

L’aspetto interessante della sentenza della Cassazione (32899-2011 sez. V penale) è che i finanziamenti dei soci non solo non sono stati ritenuti rilevanti ma addirittura – secondo i Giudici – hanno aggravato il dissesto della società, perchè effettuati come prestito/mutuo e non come aumento di capitale o in conto capitale.

Ora, non è che non si sappia che i finanziamenti dei soci, spesso e volentieri, sono mutui e quindi debito della srl ma solo all’apparenza. In realtà capita sovente che i soci rinuncino alla loro restituzione, non chiedano interessi e/o vengano imputati ad aumento di capitale.

Andrebbe poi sottolineato che i debiti sono veramente tali da aggravare il dissesto solo quando diventano certi, liquidi ed esigibili; fino a quel momento stanno giustamente nel passivo ma se sono verso i propri soci, andrebbero valutati con minor rigore.

Il consiglio che possiamo dare alle società che versano nella stessa situazione, è di verbalizzare attentamente i finanziamenti dei soci e fare in modo che sia scritto nella deliberazione che i soci accettano che tali finanziamenti siano convertiti in “versamenti in conto capitale” a seconda delle necessità sociali ed a insindacabile giudizio degli amministratori.

Meglio ancora se si specifica che la loro eventuale restituzione sarà sempre e comunque posticipata rispetto ai debiti verso terzi.

Se così fosse stato scritto nel caso in questione, forse la condanna non ci sarebbe stata, chissa?

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Roberto Mazzanti – Commercialista

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