Il 10 ottobre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo Unico in materia di apprendistato (D.Lgs n. 167/11) che da oggi, quindi, entra ufficialmente in vigore.

Cosa comporta questo?

Innanzitutto il nuovo Testo Unico abroga tutte le precedenti disposizioni in materia di apprendistato fatti salvi i contratti già in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore del decreto ai quali si continuerà ad applicare la normativa previgente.

Novità sostanziali che si possono riscontrare riguardano in primis il ruolo delle Regioni alle quali è demandata la sola regolamentazione dei profili formativi e la loro durata rimettendo ai Contratti collettivi Nazionali o Inteconfederali l’intera disciplina del contratto di apprendistato: durata, modalità di erogazione della formazione, definizione dei profili professionali ecc..

 Le tipologie rimangono sostanzialmente 3:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale rivolto ai giovani da15 a25 anni compresi;
  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rivolto ai giovani da18 a29 anni compresi;
  • Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca rivolto ai giovani da18 a29 anni compresi.

Ma alla seconda categoria vanno aggiunti, ed è questa un’altra novità, gli iscritti nelle liste di mobilità al fine di una loro qualificazione o riqualificazione per i quali spettano però solamente gli incentivi previsti dalla legge in materia di mobilità.   Per quanto concerne la durata dei rapporti, premesso che questo tipo di contratto è da considerarsi a tutti gli effetti a tempo indeterminato, viene stabilito che questi non debbano di norma superare i 3 anni (derogabili solo per particolari profili professionali) periodo necessario per lo svolgimento del periodo di formazione stabilito dall’offerta formativa pubblica regionale.

Anche per il pubblico impiego è arrivata l’ora della svolta: è da oggi possibile anche in questo ramo l’assunzione con contratto di apprendistato (solo professionalizzante e di alta formazione). E per le aziende che si avvalgono dell’aiuto delle cosiddette “agenzie interinali” sarà da oggi possibile disporre anche di apprendisti in somministrazione.

I principi guida del D.Lgs 167/11

I principi guida del nuovo D.Lgs ricalcano comunque in buona parte la vecchia normativa: obbligo della forma scritta del contratto, come pure del patto di prova e del piano formativo (da sottoscrivere entro 30 giorni dalla stipula del contratto); divieto di retribuire l’apprendista a cottimo, conferma della possibilità di sottoinquadrare il lavoratore fino ad un massimo di due livelli, divieto di licenziamento se non per giusta causa o giustificato motivo e possibilità di prolungare il rapporto nel caso in cui l’apprendista sia stato assente per cause non dipendenti dalla sua volontà, è il caso dell’assenza per malattia, infortunio o maternità. Le assenze per fruizione dei congedi parentali sembrano non incidere sul prolungamento del periodo di apprendistato in quanto derivanti da scelta volontaria. 

Certamente il nuovo T.U., così com’è formulato costituirà un valido incentivo all’occupazione, ora tocca alle Regioni e alla contrattazione collettiva attivarsi per disciplinare quanto disposto dalla legge che si auspica avvenga in tempi brevi. 

Rag. De Biaggi Eleonora

Econ-Test

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