(di Roberto Mazzanti)
La commissione “onnicomprensiva” degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.
Novità in arrivo -anzi, già arrivate!- in materia di rapporti di conto corrente bancario: si tratta delle nuove regole introdotte nella legge di conversione della manovra “Salva-Italia” del 22 dicembre scorso (precisamente, l’art.6 bis) che qui sotto riportiamo quasi integralmente per comodità:
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.
Riepilogando e semplificando, possiamo distinguere quindi due ipotesi:
- nel conto corrente affidato (con apertura di credito) le parti possono convenire, oltre ai normali interessi a carico del cliente correntista, una commissione non superiore allo 0,5% per trimestre sulla somma messa a disposizione del cliente; in sostanza, se si dispone di un fido di 100 mila euro, si pagherà una commissione massima di 500 euro ogni tre mesi. La commissione è facoltativa ma una volta istituita non può superare questo massimo.
- Attenzione: le clausole non in linea con questa nuova commissione sono nulle, anche se la nuova commissione non venisse istituita per scelta della vostra banca.
- in caso di sconfinamento, si possono prevedere commissioni di istruttoria veloce, in misura fissa (ad esempio, 100 euro) e un tasso di interesse ulteriore (di mora) sul solo ammontare dello sconfinamento (sul resto del fido c’è già l’interesse normale).
- le due clausole, per il fido e per lo scoperto non sono cumulabili, secondo l’opinione corrente (Prof. Dolmetta) e la legge è già in vigore dal 28.12.2011.