(di Eleonora De Biaggi e Natascia Prencisvalle)

Il decreto legge 24.01.2012 n.1 – già in vigore dal 24 gennaio – ha inciso profondamente nelle regole relative alle transazioni commerciali nel settore agro-alimentare. 

Con una norma – come detto – già in vigore, sono state stabilite pesanti sanzioni per chi non redige in forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e di quelli alimentari in genere, SALVO QUELLI CONCLUSI CON IL CONSUMATORE FINALE.

La norma stabilisce che sono nulli i contratti non stipulati in forma scritta e che gli stessi contratti devono contenere i seguenti elementi:

  1. durata,
  2. quantita’
  3. caratteristiche del prodotto venduto,
  4. prezzo,
  5. modalita’ di consegna
  6. e di pagamento.

L’assenza anche solo di uno degli elementi appena visti (vengono previsti tutti senza eccezioni), comporta la nullità del contratto. Di conseguenza, in un eventuale contenzioso, le parti si troverebbero ciascuna a dover provare per altre strade le proprie ragioni.
Oltre al fatto che ci esporrebbe alle gravi sanzioni previste dalla legge stessa; e cioè:

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. 
  • L’entita’ della sanzione e’ determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Oltre alla forma scritta ed agli elementi necessariamente da indicare nel contratto, la legge ha stabilito anche termini di pagamento precisi per le forniture agro-alimentari, stabilendo che  il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

  • per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture 
  • ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. 
  • Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta sanzioni non proprio all’acqua di rose:

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. 
  • L’entita’ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

CONSIGLI E COMMENTI:

La legge entra in vigore senza lasciare il tempo alle categorie interessate di assimilare le novità.

Quindi non possiamo contare su chiarimenti o tempi tecnici ragionevoli per valutare tutte le casistiche.

Tuttavia bisogna anche tener presente che “il contratto” non è solo un testo redatto e sottoscritto da più parti; può essere anche uno scambio di corrispondenza (mail, fax, lettere ecc…ecc…) purchè debitamente datato e sottoscritto da chi ha i poteri rappresentativi della ditta che opera.

Per quanto riguarda i primi adempimenti, in prima battuta, suggeriamo di predisporre quanto meno degli ordinativi sempre in forma scritta e di pretendere altrettanto.

Il contratto è pur sempre l’incontro di due volontà, per cui se si può documentare questo incontro anche con metodi non formali ma scritti, tutto è bene accetto. 

In attesa di chiarimenti ufficiali, questo è quanto possiamo suggerire ad oggi. 

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