(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)

il caso di questa settimana è molto interessante – a nostro parere – perchè riguarda un aspetto poco conosciuto dal grande pubblico, ossia il poter recedere dalla società quando questa ha una durata a tempo determinato ma talmente protratta nel tempo da eccedere la durata media della vita umana.

Come vedremo dal quesito cui abbiamo risposto qualche tempo fa, la cosa non è assolutamente pacifica ed è tutt’ora alquanto problematica.

QUESITO

……….avrei un quesito da porre in merito ad una S.r.l.:
sono socio di minoranza di una s.r.l. che ha durata fino al 2060, dalla quale vorrei recedere.

Tenuto conto che lo statuto demanda al codice civile le modalità di recesso, e che ho l’età di 44 anni, posso usare il termine di scadenza così lungo e parificarlo alla durata indeterminata in quanto superiore alla vita media di un uomo? Vi sarei grato se riusciste ad indicarmi l’esistenza di qualche norma o sentenza emanata.
Cordiali saluti

NOSTRA RISPOSTA

Attraverso la riforma del diritto societario anche alla s.r.l. è stato riconosciuto il diritto di adottare una durata a tempo indeterminato. In precedenza, si poteva prevedere solo una durata a tempo determinato.

Al tempo indeterminato, è assimilata la durata per un tempo superiore mediamente alla vita di un uomo (a livello europeo stimata in 78,2 anni).

Ora, siccome il recesso del socio è subordinato a varie possibilità, tra cui la durata a tempo indeterminato della società, si tratta di stabilire quando si può parlare di durata per un tempo superiore alla vita media di un individuo, dato che in caso positivo scatterebbe l’assimilazione:

durata > vita media = durata a tempo indeterminato.

 In materia di società di persone, secondo la prevalente dottrina e qualche vecchia sentenza in proposito, abbiamo questo quadro:

  1. si può recedere dalla società quando la durata è a tempo indeterminato o di durata superiore alla vita media di un individuo
  2. si ha durata superiore alla vita media di un individuo quando la durata della società supera di per sé la vita media di un uomo. Se la società ha durata di 90 o 100 anni, sicuramente siamo in presenza di una durata assimilabile al tempo indeterminato;
  3. si ha la stessa situazione quando la società non ha di per sé durata elevata ma ha dei soci già molto anziani, per cui la pur breve durata della società (10 o 20 anni) sommata all’età di un dato socio, fa si che per lui questa sia una durata a tempo indeterminato (App. Bologna 5 aprile 1997, Trib. Milano 13 novembre 1989).

Ad esempio, se la società viene costituita oggi con durata di 10 anni ma uno dei soci ha già 70 anni, possiamo dire che questo socio può recedere liberamente, perché per lui questa è una durata a tempo indeterminato.

Il problema è che tutto quanto sopra vale per le società di persone e non è pacificamente applicabile alla s.r.l., dato che alcuni autori hanno sollevato dubbi su questa possibilità ed al momento non si registrano ancora sentenze significative in merito.

Ad esempio, scrive Paolo Butturini in “Contratto e Impresa” (2008):

(a proposito della mancanza della previsione per le srl del concetto di durata superiore alla vita media umana, previsto invece nell’art.2285 c.c. per le società di persone, e della sua possibile applicazione analogica alle società di capitali)

“Tuttavia, sembrano difettare i presupposti per procedere all’applicazione analogica della norma citata; il diritto di recesso spetta, quindi, solo se un termine non sia previsto. Le fattispecie in esame sono, infatti, coincidenti per quanto attiene alla durata del rapporto, tale da superare le aspettative di vita dei soci, ma profondamente diverse per quel che concerne sia gli effetti della permanenza del rapporto, ossia il regime di responsabilità, che l’esistenza di modalità alternative per uscire dalla società.”

In sostanza, l’autore sostiene che è solo l’aspetto “durata del rapporto” che sembra coincidere tra società di persone (snc – sas – ss) e società di capitali (nel nostro caso la srl) ma tutti gli altri aspetti connessi al recesso per durata divergono, ovvero per la responsabilità dei soci, per gli effetti della durata sulla vita delle persone e per le altre cause di recesso, che sono diverse per i due tipi sociali.

In conclusione, mentre è pacifico che in caso di durata a tempo indeterminato lei possa recedere dalla sua s.r.l., non lo è altrettanto per il caso della durata eccedente la vita media, che alla fine è quello che le interessa.

Perché questo ultimo istituto (la durata eccedente la vita media) è espressamente previsto dal Codice Civile solo nell’ambito della disciplina delle società di persone e non per le società di capitali, per cui non è affatto detto che si possa applicare a queste ultime, sia pure in via analogica.

Non ci resta che consigliarle prudenza, anche perché il fatto che la sua srl abbia demandato al Codice Civile il regolamento del diritto di recesso, non significa che possa rifarsi a norme non espressamente previste per la s.r.l. e purtroppo, come abbiamo visto, l’art.2285 del codice non solo non è per la srl ma non è nemmeno pacificamente applicabile al suo caso.

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