(di Eleonora De Biaggi)

Non sempre l’Italia è la Cenerentola d’Europa. Nel caso del principio di irriducibilità della retribuzione – per esempio – non lo è.

Il nostro art.2103 del codice civile è una norma-quadro all’avanguardia rispetto ad altri Paesi dell’Unione:

2103. Mansioni del lavoratore.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo.

A livello europeo, fu siglato nel 1999 un accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato (18.03.1999 Ces- Unice – Ceep) che fu poi trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, che però non impone di non modificare le regole del precedente contratto, al momento del passaggio a tempo indeterminato (stabilizzazione). 

E’ quindi accaduto che un ricercato francese, stabilizzato nella sua Università ma con un taglio alla busta paga, si sia rivolto alla Corte di Giustizia UE per vedersi riconoscere il diritto a mantenere invariata la sua retribuzione globale, una volta passato dal tempo determinato al tempo indeterminato e a parità di mansioni.

La Corte ha riconosciuto il diritto all’irriducibilità della retribuzione globalmente percepita in un anno, quando le mansioni sono le stesse svolte in precedenza. La sentenza è la n.C-251/11. 

Va ricordato peraltro che il nostro art.2103 vieta anche il demansionamento, ossia il peggioramento della condizione professionale (non solo retributiva) del lavoratore, quando gli si chiede di svolgere mansioni inferiori qualitativamente rispetto a quelle svolte in precedenza. 

In sostanza, il lavoratore non può passare da migliori a peggiori condizioni di lavoro, sia in termini di mansioni professionali che di retribuzione.

 

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