(di Eleonora De Biaggi)
Con l’accordo di integrazione si muovono i primi passi verso un’evoluzione positiva dei rapporti con gli extra-comunitari e una maggiore condivisione dell’inserimento nel nostro contesto sociale.
Il 10 Marzo è entrato in vigore il DPR 179/2011 che disciplina l’accordo di integrazione che i cittadini stranieri devono sottoscrivere per poter ottenere il permesso per soggiornare nel nostro paese.
Si tratta di un accordo –di durata biennale – tradotto in 19 lingue con il quale sia lo Stato che il cittadino extra-comunitario si impegnano reciprocamente, l’uno a fornire al cittadino straniero gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della nostra Costituzione, l’altro a rispettare le regole della civile convivenza per arrivare a perseguire un ordinato percorso di integrazione.
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di integrazione il cittadino straniero deve partecipare ad una sessione di formazione civica presso lo Sportello Unico di Immigrazione. Durante il percorso verranno assegnati dei crediti in base al livello di integrazione raggiunto, crediti che risultano necessari per poter soggiornare legalmente nel nostro paese.
A seconda del tipo di permesso che viene richiesto il cittadino si recherà presso lo Sportello Unico Immigrazione o presso la Questura per procedere alla sottoscrizione dell’accordo. La sottoscrizione però avverrà solo quando i dati anagrafici saranno consolidati, e cioè solo dopo che avrà ottenuto il visto d’Ingresso dalle Rappresentanze diplomatiche e Consolari italiane ed avrà fatto regolare ingresso in Italia.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo vengono assegnati 16 crediti che il cittadino straniero potrà incrementare attraverso un suo percorso “virtuoso” e cioè mediante l’acquisizione di determinate conoscenze come la lingua italiana e la cultura civica e attraverso lo svolgimento di attività quali ad esempio l’acquisizione di titoli di studio, l’attivazione di percorsi di formazione, la stipulazione di un contratto di affitto o l’acquisto di un’abitazione.
I crediti possono essere accumulati ma possono anche essere persi: la commissione di reati o la grave violazione delle leggi produce la decurtazione dei crediti fino ad arrivare all’espulsione. Quindi per assicurarsi la permanenza, il cittadino straniero dovrà adottare tutti quei comportamenti che dimostrano un’effettiva integrazione nel nostro Stato ed avere il massimo rispetto della legge.
Al termine del biennio, se lo straniero ha acquisito almeno 30 crediti formativi, acquisisce un attestato di integrazione, alle condizioni e con le modalità di cui all’art.6 della norma, che allego qui in calce.
Art. 6 Verifica dell’accordo
1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento. Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, è valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell’allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di cui al comma 1.
4. L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l’adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All’esito delle attività di cui al comma 1, lo sportello unico procede all’assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalità di cui all’articolo 5. La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purché siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), è dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga è data comunicazione allo straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello sportello unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l’autorità competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
9. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell’anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all’intero triennio, che potrà dare luogo alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel risolvere l’accordo, ne decreta l’inadempimento parziale, di cui l’autorità competente tiene conto per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.