(di Natascia Prencisvalle e Roberto Mazzanti)
Il caso che portiamo alla vs attenzione questa settimana riguarda il rapporto tra il Registro Imprese ed i versamenti di capitale effettuati dai soci, a copertura-liberazione delle quote sottoscritte.
Il quesito che ci è stato posto tempo fa (2009) è tutt’ora attuale e quindi vale la pena tornare sull’argomento perchè spesso ci si dimentica di questo obbligo.
IL QUESITO:
S.r.l. costituita il 27 aprile 20xx con versamento del 25% del capitale. Dal 30 giugno comincia l’attività e l’amministratore richiama i residui decimi che saranno versati dai soci sulla base del piano finanziario concordato: il 30 giugno il 25%; il 15 luglio il 30%; il 31 luglio il 20%.
Con l’abolizione del libro soci non sarà possibile annotare singolarmente e gratuitamente sul libro le operazioni di richiamo e versamento alle date prestabilite. Per dare rappresentazione veritiera delle operazioni poste in essere occorre sostenere dei costi presso il Registro delle imprese al fine di segnalare il versamento della quota versata del capitale sottoscritto. Pertanto si decide di fare un’unica comunicazione a conclusione del richiamo e relativo versamento della totalità dei decimi. E’ corretto operare in questo modo? Gli amministratori potrebbero essere sanzionati non avendo pubblicizzato nella realtà della temporalità gli accadimenti soggetti a pubblicità legale? I versamenti dei decimi residui richiamati rientrano tra gli atti soggetti a comunicazione per la pubblicità legale?
LA NOSTRA RISPOSTA:
Per rispondere alla domanda occorre partire dalla norma che ha abrogato il libro soci, ovvero il decreto legge 185/2008 che con l’art.16 ha introdotto queste novità: dal 30 marzo 2009 devono risultare solo dal Registro delle Imprese i dati (e le loro successive variazioni) che identificano i singoli titolari delle partecipazioni e precisamente:
1. il nome dei soci: in caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; in caso di società commerciale o di altro ente: la ragione o la denominazione sociale, la sede legale, il capitale e la nazionalità;
2. la partecipazione corrispondente a ciascun socio;
3. i versamenti fatti sulle partecipazioni;
4. le variazioni nelle persone dei soci.
Questo schema si deduce dai chiarimenti forniti nel tempo sulla materia (Unioncamere nota 2453 del 11/02/2009 e altro).
I DUBBI DELLA DOTTRINA – IL DOMICILIO DEI SOCI
Tuttavia la dottrina ha evidenziato da subito molti dubbi su tutta la materia; in particolare Angelo Busani (Notaio in Milano) su Il Sole 24 Ore del 27/03/2009 ha sottolineato come non sia a suo parere sanzionabile l’amministratore che non comunica entro il 30 marzo il domicilio dei soci al Registro Imprese, contrariamente a quanto pare emergere dalla prassi maggioritaria, semplicemente perché il dato relativo al domicilio dei soci non rientrava tra quelli obbligatoriamente da riportare nel libro ora soppresso (vedere il testo previgente dell’art.2478 c.c.), anche se è vero che l’art.2479-bis prevede che, in mancanza di norma contraria nello statuto, la convocazione va inviata al “domicilio dei soci risultante dal registro delle imprese”. Ma anche a noi pare che questo non sia sufficiente per sanzionare l’amministratore che non effettui il riallineamento del domicilio entro il 30 marzo, essendo un dato comunque facoltativo, anche tenendo conto – a livello pratico – che se il domicilio del socio non è cambiato dall’epoca della costituzione della società, è un dato già in possesso del Registro Imprese.
I DUBBI DELLA DOTTRINA – L’INDEROGABILITA’ DELLA NORMA
Altra dottrina, tra cui alcuni studi del notariato, ha evidenziato come sia possibile continuare a prevedere – sia pure facoltativamente – il libro soci come fonte di efficacia verso la società delle cessioni di quote sociali; su questo punto però il Tribunale di Verona si è già espresso in senso contrario, sostenendo che l’art.2470 del codice civile nella sua nuova versione sia una norma inderogabile, che pertanto non ammette una diversa efficacia del trasferimento della quota.
Insomma, sulla novità dell’abrogazione del libro soci i maggiori dubbi riguardano solo due aspetti:
1. la comunicazione del domicilio dei soci al registro imprese
2. la facoltà di continuare a prevedere il libro soci tra i libri della società, a cui subordinare verso di essa l’efficacia del trasferimento e delle altre operazioni sulle quote sociali.
Non risultano invece dubbi sulla questione dell’obbligo di comunicare al Registro Imprese i versamenti effettuati sulle partecipazioni, entro 30 giorni dal loro verificarsi; questo perché già in precedenza – nel libro soci ora abrogato – questo dato era obbligatoriamente previsto.
CONCLUSIONI
Fatta questa ampia premessa non resta che concludere negativamente per tutte le domande e quindi:
a) il comportamento tenuto fin qui non è corretto
b) il dato relativo ai versamenti sulle quote è obbligatoriamente da dichiarare al Registro delle Imprese, perché contenuto nella vecchia versione del n.1 dell’art.2478 c.c.; perciò se era obbligatoriamente da includere nel libro soci, lo diventa anche per il Registro Imprese
c) gli amministratori, in conseguenza a quanto sopra, sono sanzionabili ex art.2630 c.c. (da 206 a 2065 euro).