(di Natascia Prencisvalle e Roberto Mazzanti)
terremoto Maggio 2012 – ulteriori misure in favore dei residenti nelle zone colpite dal sisma
Oltre ai termini per gli adempimenti del lavoro, previdenziali e tributari, già noti, forse non tutti sanno che sono sospesi fino al 30 settembre 2012:
- i versamenti riferiti al diritto annuale per l’iscrizione alla Camera di Commercio delle aziende;
- il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di variazione dati, il MUD nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro;
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati.
Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di leasing aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.
