(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)

Decreto Sviluppo (15.06.12)

1) Misure a favore del lavoro

a.Credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

Si introduce un contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.

L’aliquota del beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni.

Sono stabilmente destinati alla misura 50 milioni di euro all’anno rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Il contributo potrebbe favorire oltre 4 mila nuove assunzioni.

b. Sviluppo di occupazione giovanile nella green economy.

La misura estende il finanziamento agevolato previsto dal fondo Kyoto (su cui sono disponibili 470 milioni di euro) a soggetti pubblici e privati che operano in ulteriori 4 settori della Green Economy:

  1. Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
  2. Ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione;
  3. Ricerca e sviluppo e produzioni e istallazione di tecnologie nel solare termico, solare a concertazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
  4. Incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario (incluso social housing).

Il finanziamento ai progetti di investimento è vincolato alla creazione di nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato.

2) Misure a favore della casa e delle famiglie

a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione.

Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari.
La proposta prevede l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.

b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.

E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).

3) Misure per il rilancio dell’edilizia

a. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni.

L’attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall’imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA pagata per la realizzazione dell’opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione, l’IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili.
La norma abolisce il limite temporale dei cinque anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siamo sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.

b. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia.

La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimentali per l’ottenimento degli assensi edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene introdotta analoga semplificazione.
In questo modo viene semplificato un numero considerevole di ostacoli burocratici che l’imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell’iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all’intervento proposto. 

4) Sostenere la crescita delle imprese

a. Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate.

L’intervento è volto ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (a esclusione delle micro imprese), mediante l’emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio lungo termine (obbligazioni e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di “sponsor” che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli.

Ulteriore rilevante novità riguarda l’introduzione delle obbligazioni partecipative subordinate, definite come le obbligazioni e aventi una durata non inferiore a sessanta mesi, che prevedano clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili d’impresa. Tali obbligazioni saranno assoggettate alla disciplina del codice civile che le assimila a strumenti di patrimonializzazione e potranno prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile (nella forma di remunerazione commisurata al risultato economico dell’esercizio dell’impresa secondo la percentuale da individuarsi nel regolamento del prestito). La clausola di subordinazione, contenuta nel regolamento del prestito, definirà inoltre i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società. La parte variabile del corrispettivo è computabile in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza.

Viene introdotta una previsione comune per le cambiali finanziarie, le obbligazioni e le obbligazioni partecipative subordinate. Il provvedimento prevede che la società emittente, se di piccola o media dimensione, debba essere assistita da uno sponsor con il compito di (i) supportare la società nella fase di emissione e di collocamento, (ii) sottoscrivere e mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli, (iii) facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell’emissione. Nel caso di mancata quotazione dei titoli, lo sponsor dovrà altresì procedere ad una valutazione periodica, su base almeno semestrale, del loro valore, nonché ad una classificazione della società emittente in una categoria di rischio alla luce della sua qualità creditizia.

b) Strumenti per la gestione più efficace delle crisi: revisione della legge sul diritto fallimentare.

La misura introduce nel nostro Paese la facoltà – già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio il Chapter 11 negli Usa – di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L’obiettivo e’ quello di promuovere l’emersione anticipata della crisi.
Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all’omologa del concordato stesso.
Viene previsto che il professionista che attesta i piani di risanamento debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.
Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formatesi a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell’Agenzia delle Entrate. 

Semplificazioni

a. SRL semplificata = fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente per le SRL semplificate per gli under 35 viene introdotta una nuova disciplina per la SRL semplificata nel caso in cui i soci siano over 35.

b. Sospensione entrata in operatività del SISTRI.

Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente. 

9) Accelerazione dei tempi della giustizia civile

a. Appello – Giustizia civile più veloce.

Le norme approvate fanno parte di una serie di misure in materia di giustizia che il Governo ha da tempo avviato per porre rimedio agli effetti negativi della lentezza della sull’economia, che Banca d’Italia ha stimato nella perdita di un punto di PIL all’anno. 
La norma è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato rappresentano l’aspetto piu critico della giustizia italiana e che violano sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo civile. In particolare, quanto all’appello, la soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, non è quella di limitare l’impugnazione di merito ma di introdurre un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso. A farla sarà lo stesso giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione del ricorso.
La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.
In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate in appello, tenendo conto del fatto che attualmente nel 68% dei casi l’appello si conclude nei processi civili con la conferma del giudizio di primo grado.
L’impatto atteso sarà una deflazione dei carichi di lavoro delle corti di appello e una conseguente riduzione dei tempi dei giudizi, con effetti positivi anche per il sistema economico e per le imprese che operano in Italia.

Contratto di Rete.

Le nuove disposizioni consentono una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell’articolo 24 del “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l’internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso.
Infine, si mira a semplificare anche per le imprese agricole l’accesso allo strumento del contratto di rete.

Fonte: Leggioggi – 


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