Errori nell’imputazione per competenza

(di Natascia Prencisvalle)

Quando si sbaglia nell’imputare un costo ad un determinato anno – per esempio, attraverso le fatture da ricevere – accade che l’Agenzia delle Entrate lo storni da quell’anno, senza però imputarlo all’anno esattamente di competenza. 

Esempio:

  1. anno 2010 – costi per fatture da ricevere di competenza del 2011 imputati per errore per € 1.000
  2. anno 2010 – storno dell’Agenzia – maggiori imposte € 50 + sanzioni e interessi
  3. anno 2011 – l’Agenzia non imputa automaticamente il costo all’anno in questione – è il contribuente che deve chiedere il rimborso delle maggiori imposte

La Circolare di ieri dell’Agenzia Entrate – cercando di porre rimedio a questa situazione – ha stabilito che questa compensazione è possibile ma solo in sede di accertamento con adesione.

Questo il passaggio decisivo: 

….Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui, in sede di definizione della pretesa, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione, fermo restando il disconoscimento della deduzione di costi per violazione del principio di
competenza, ne sia tuttavia riconosciuta la deducibilità nel periodo d’imposta di effettiva competenza. In tali casi, l’ufficio sarebbe chiamato a gestire, da un lato, il procedimento di definizione relativo alla maggiore imposta accertata (oltre sanzioni e interessi) in ragione dell’avvenuta deduzione del componente negativo in violazione del principio di competenza e dall’altro, il procedimento di rimborso, qualora attivato dal contribuente, di quanto indebitamente pagato (e relativi interessi) nel periodo d’imposta in cui avrebbe dovuto correttamente imputare e dedurre detto componente. Alla luce delle considerazioni di seguito svolte, si ritiene che, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, secondo le modalità indicate nella presente circolare, con la quale si forniscono gli opportuni chiarimenti in merito al corretto procedimento da adottare.

Si apre perciò una nuova opportunità per i contribuenti, anche se questi sfasamenti dovrebbero essere compensati direttamente dall’Agenzia in sede di accertamento e verifica, in modo automatico. 

Intanto, almeno con l’adesione, questo risultato è da oggi alla portata di tutti.

(circolare 31/e del 02.08.2012)

 

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