Come procedere alla liquidazione di una Società in Accomandita Semplice in presenza di debiti sociali.

DOMANDA:

Con atto notarile rogato nel mese di luglio è stata posta in liquidazione la società che presenta un bilancio periodico con un risultato d’ esercizio in perdita. La seconda frazione d’esercizio chiude con un’ulteriore risultato in perdita. E’ possibile la chiusura della liquidazione senza aver provveduto al risanamento delle perdite ed in presenza della volontà dei soci di provvedere al pagamento dei debiti sociali con mezzi propri?

Inoltre la società ha in corso un pagamento rateizzato nei confronti dell’Equitalia S.p.A., anche in questo caso i soci si farebbero carico del debito che ha una durata presumibile di 2 anni successivi al termine della chiusura della liquidazione.

RISPOSTA:


Le perdite contabili al termine della vita di una società, per forza di cose, dovrebbero tradursi in debiti nei confronti dei terzi; salvo le componenti prettamente “contabili” (i colleghi commercialisti mi comprenderanno) che possono derivare da valutazioni degli amministratori, che non hanno più ragione di esistere nella fase di liquidazione.

Una volta avviata la fase di liquidazione (che nelle società di persone è facoltativa) questa può chiudersi anche in presenza di debiti, se i soci dimostrano come estinguerli, ma mai in presenza di crediti o attività non liquidate, dato che la finalità della liquidazione non è l’estinzione dei debiti ma la conversione in liquidità dei crediti e delle altre poste attive della società.

Ciò detto, nel caso specifico, la società può chiudere la sua liquidazione attraverso un bilancio finale di liquidazione che esponga le poste passive nella loro esatta consistenza e che preveda nel progetto di riparto il modo in cui i debiti vengono estinti personalmente dai soci accomandatari.
I liquidatori, per evitare loro personali responsabilità, dovrebbero avere però l’accortezza di premunirsi del consenso espresso e documentato del creditore, in quanto comunque si tratterebbe di una traslazione o cessione del debito dalla sas ai soci.

Occorrerà però rispettare la particolare natura delle quote dei soci accomandanti, i quali non possono rispondere delle perdite in modo superiore al capitale da essi sottoscritto, pena la trasformazione “di fatto” in una società in nome collettivo (opinione personale) e che comunque non avrebbe effetto ai fini fiscali (1).

La giurisprudenza recente ha dichiarato nulla la clausola dell’atto costitutivo che nei rapporti interni tra i soci prevede la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito (Cass. 19 febbraio 2003 n. 2481). La dottrina ammette invece gli accordi tra soci che limitano o estendono la responsabilità interna, ma non quella esterna, dell’accomandante (Di Sabato, Cottino).

Quindi essi non possono partecipare in alcun modo all’accollo dei debiti sociali se il loro importo complessivo eccede la quota di capitale sociale sottoscritta dagli accomandanti.

Quanto sopra vale anche per il problema di Equitalia polis s.p.a., il cui credito dovrà esser presente nel bilancio finale e nel progetto di riparto, e che ovviamente dovrà aver prestato il proprio assenso espresso e documentato all’accollo ai soci accomandatari.

 

(1)V.art.8 TUIR, nonché ottimo lavoro di Enrico Zanetti a pag.28 de Il Sole 24 Ore del 25.08.2008.

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