ACQUISTI CON FONDI DERIVANTI DA VENDITE DEI BENI EREDITATI
(di Eleonora De Biaggi)
L’accettazione con beneficio d’inventario non è una licenza per vendere i beni ereditati ed acquistare, con il denaro proveniente da essi, beni personali dell’erede. Cassazione, sez. 3, 7 giugno – 26 luglio 2012, n. 13206.
Essendo l’accettazione con beneficio di inventario comunque una forma di accettazione dell’eredità, l’erede acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.
Pertanto egli è successore del defunto anche nei debiti. Le particolari cautele che ne limitano la responsabilità per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati, non valgono più se con il ricavato della vendita non si soddisfano i creditori del defunto ma addirittura si acquistano beni per sè.
La Cassazione ha perciò stabilito che il cespite acquistato per se stesso dall’erede era pignorabile ed espropriabile, anche se nei limiti del valore del bene pervenuto all’erede beneficiato, in applicazione del seguente principio di diritto:
“in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la vendita di un bene ereditario e il reinvestimento del denaro ricavato, rispettati gli oneri procedurali imposti dagli artt. 747 e segg. cod. proc. civ., non rendono il bene dell’erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali ben potranno pertanto sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, ove l’erede, proponendo la relativa eccezione, faccia valere il beneficio.”
Fonte: Altalex