A coloro che si sono diplomati dal 18.3.1999 non si estende l’Esenzione IVA

(di Luca Zambello)

Sulle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (ai sensi dell’art.99 RD 1265/324), come noto l’art. 10 comma 1 n.18 del DPR 633/72 prevede l’esenzione dell’IVA.

Nel dettaglio, l’esenzione spetta a: medici, farmacisti, odontotecnici, otticim meccanici ortopedici ed ernisti, puericoltori. Oltre a queste categorie, l’esenzione spetta anche ai laboratori radiologici, laboratori di analisi mediche e di richerche cliniche indifferentemente dalla forma organizzativa assunta.

Nel 2002, inoltre, tramite apposito decreto, l’esenzione è stata estesa anche alle prestazioni professionali rese da:

  • biologi e psicologi;
  • odontoiatri
  • operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie elencate del DM 29.3.2001.

Ciò che si evidenzia è che nel citato DM del 2001, non appare nell’elenco delle figure professionali sanitarie quella del massofisioterapista. Viene però inclusa la figura del fisioterapista.

Questa mancata iscrizione ha provocato diversi dubbi se ai massofisioterapisti venire o meno estesa l’esenzione IVA nell’ambito delle proprie prestazioni svolte come professionisti.

Per risolvere la questione, la Legge 42/99 all’art. 4 comma 1 e il Dm 27.07.2000 contribuisce alla risoluzione del problema tramite un meccanismo di equiparazione tra i diplomi universitari di fisioterapista e di massofisioterapista a patto che quest’ultimo (quello di massofisioterapista) sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 a seguito di corsi di durata triennale.

Un’altra conferma di tale indirizzo interpretativo è stata fornita dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione 96/E del 17.10.2012 la quale si esprimeva sulla richiesta di estendere l’esenzione IVA anche per i massofisioterapisti diplomati con corsi di laurea biennale. L’ufficio tuttavia conferma che l’esenzione può essere applicata solamente da:

  • massofisioterapisti abilitati da diploma di laurea triennale
  • che si siano diplomati entro il 17 marzo 1999.

Conseguenze sull’applicazione IVA 

Sulla base delle linee fornite dalla Legge e dall’Agenzia Entrate possiamo quindi ritenere che l’esenzione IVA non spetta a:

  • massofisioterapisti “triennali” diplomati dopo il 17 marzo 1999
  • massofisioterapisti “biennali” qualsiasi sia l’anno di conseguimento del titolo abilitativo.

Quindi per riassumere: 

  1. Diplomati in massofisioterapia prima del 17 marzo 1999 con formazione triennale             ==> spetta l’esenzione IVA
  2. Diplomati in massofisioterapia prima del 17 marzo 1999 con formazione biennale              ==> NON spetta l’esenzione IVA
  3. Diplomati in massofisioterapia dopo il 17 marzo 1999 formazione biennale/triennale        ==> NON spetta l’esenzione iva

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