Mi è stato posto questo quesito, qualche tempo fa:

“…se un’associazione, che ha richiesto l’insinuazione al passivo fallimentare di un suo credito, volesse chiudere la partita iva per cessata attività, potrebbe ancora riscuotere il suo credito dal fallimento e se si con quali modalità visto che il soggetto insinuato si estinguerebbe prima della distribuzione dell’eventuale riparto ai creditori?…”

La risposta a questa domanda:

“Premesso che nella domanda non è stato specificato se l’Associazione di cui stiamo parlando è o non è dotata di personalità giuridica, tratteremo l’argomento per entrambe le forme associative.

Premetto anche che la semplice chiusura della partita Iva non è sinonimo di cancellazione ed estinzione “civile” dell’ente ma una formalità fiscale, che potrebbe anche arrivare prima della completa definizione dei rapporti giuridici dell’ente stesso e che – comunque – nulla ha a che vedere con l’incasso di crediti fallimentari, a meno che non si tratti di dover emettere fatture o note di accredito.

ASSOCIAZIONI CON PERSONALITA’ GIURIDICA:

Le associazioni con personalità giuridica, si estinguono ai sensi dell’art.27 del codice civile, per cui una volta che gli associati deliberano la cessazione dell’attività, terminano la liquidazione, ed ottengono dalle competenti Autorità la cancellazione dell’Associazione, i rapporti giuridici pendenti non sono più proseguibili come associazione e restano perciò interrotti ed estinti per sempre.

Nel caso specifico l’Associazione non potrebbe perciò coltivare la sua insinuazione nel passivo fallimentare con le conseguenze che si possono immaginare.

Tener presente che la partita Iva cessata – però – come già detto, non vuol dire estinzione completa dell’ente ma solo la cessazione di una posizione fiscale.

ASSOCIAZIONI SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA (o non riconosciute):

Al contrario di quanto accade per quella dotata di personalità giuridica e quindi riconosciuta, questo tipo di associazione non si estingue per il solo fatto di aver eseguito formalità relative alla propria cancellazione – incluso il cessare la partita Iva.

Perciò gli organi che erano in carica al momento della cancellazione restano legittimati ad agire fino all’estinzione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ed agiscono comunque (in regime di proroga) nell’esclusivo interesse dell’associazione.

La vera estinzione si ha (com’era una volta per le società) solo quando tutti i rapporti giuridici pendenti sono esauriti e conclusi in modo effettivo.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test 

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