(di Luca Zambello)

Inversione di rotta per quanto riguarda la normativa in tema di locazioni abitative e pagamento dei relativi canoni. Il Ministero dell’Economia e Finanze fornisce una linea interpretativa diametralmente opposta rispetto a quanto era inizialmente contenuto nella Legge di Stabilità 2014.

In sede di pubblicazione della norma, si riteneva che la normativa in materia di antiriciclaggio si dovesse attuare a prescindere dell’importo corrsiposto per il pagamento dell’affitto, con l’irrogazione di sanzioni dall’1% al 40% dell’importo del canone, con una soglia minima di 3.000 euro. Tale sanzione sarebbe stata comminata sia al locatore che all’inquilino.

Qualche giorno fa, invece, la smentita del Ministero il quale nella sua nota del 5 febbraio 2014 chiarisce che “ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto“.

Pertanto, affinchè tali sanzioni possano avere effetto, si dovrà riscontrare un pagamento in contanti superiore alla soglia dei 1.000 euro, limite imposto per l’appunto dalla normativa antiriciclaggio. CIò significa che, una volta per tutte, il pagamento in contanti sarà ammesso ma solo fino a 999,99 euro.

Inoltre, sempre nelle more del comunicato, viene chiarito un altro aspetto che di fatto segna il ritorno ai modi utilizzati in passato, ovvero il riconoscimento formale del valore contenuto nella vecchia ricevuta di pagamento. Viene infatti affermato che “a finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti“.

Da qui, la certezza (non assoluta ma è pur sempre un inizio) che la prova documentale, e di conseguenza l’ammissibilità anche di fornte alla legge, può essere fornita attraverso il rilascio della classica ricevuta di pagamento all’inquilino dell’immobile abitativo la quale certifica la prova dell’avvenuto pagamento assolvendo, pertanto, anche la tracciabilità del pagamento. Tale ricevuta sarà pertanto ritenuta valida anche per usufruire di eventuali agevolazioni o detrazioni fiscali.

Da un lato non può che essere un sollievo, in particolare per i proprietari di immobili, vedere stravolta così drasticamente una normativa considerata da molti troppo stringente. Basti pensare ad alcune categorie di persone che potrebbero avere poca o nessuna familiarità con gli strumenti bancari e i disagi che questi avrebbero dovuto sopportare per adeguarsi ad una nuova disciplina dopo anni e anni trascorsi utilizzando i contanti.

D’altro canto, questo è un altro segnale della profonda incertezza che regna sovrana all’interno dell’universo legislativo italiano, dove le norme vengono scritte con poca chiarezza; esse devono poi essere interpretate e durante questa fase avvengono stravolgimenti continui che impediscono al cittadino di poter operare con la certezza assoluta del testo normativo. E’ sempre necessario aspettare una sentenza o un chiarimento ufficiale per poter essere sicuri sul da farsi, non considerando che – in moltissimi casi – l’urgenza di agire del contribuente viaggia a velocità diverse rispetto alla macchina burocratica. 

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