(di Natascia Prencisvalle)

Si avvicina il nuovo termine di pagamento della Tasi 2014 fissato per il prossimo 16 ottobre.

Chiamati all’appuntamento i cittadini di quei Comuni che non avevano deliberato a maggio le nuove aliquote di pagamento, per la tassa sui servizi indivisibili comunali che ha debuttato quest’anno.

La Tasi, a differenza dell’Imu, deve essere pagata non solo su seconde case, uffici, negozi, capannoni, aziende e terreni, ma anche su prime case, box e relative pertinenze.

 

Per il 2014 il DL 23/11 ha previsto le seguenti modalità di pagamento:

  • prima abitazione ► versamento TASI in unica soluzione entro il 16.12.2014 (salvo diversa disposizione del comune);
  • immobili diversi dall’abitazione principale:

–         prima rata

             □     entro 16.6.2014 (per i Comuni che avevano deliberato entro il 31.05.14) oppure

             □     entro 16.9.2014 (per i Comuni che avevano deliberato entro il 18.09.14)

–         seconda rata entro 16.12.2014.

Per i Comuni che non hanno deliberato entro il 18.9.2014, la TASI dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16.12.2014.

 

La base imponibile della TASI va individuata applicando le regole previste ai fini IMU.

L’aliquota di base è pari all’1%; il Comune può:

  • ridurre l’aliquota fino a zero;
  • aumentarla fino al 2,5‰;

per il 2014:

  • l’aliquota massima della TASI può oscillare dal 2,5‰ al 3,3‰;
  • comunque la somma tra l’aliquota IMU e l’aliquota TASI deve essere compresa tra il 10,6‰ e massimo l’11,4‰.

 

Un’altra novità della TASI riguarda l’obbligo del pagamento dell’imposta anche da parte degli inquilini e comodatari: a loro spetterà, una percentuale di pagamento compresa fra il 10 e il 30% dell’importo totale dovuto. E, saranno anche in questo caso i Comuni a decidere tale percentuale.

Questa nuova modalità di imposizione fiscale riguarda appunto sia il proprietario che l’inquilino secondo la seguente ripartizione:

l’inquilino verserà l’imposta nella misura compresa tra il 10% e il 30% (così come stabilito dal regolamento comunale)

il proprietario verserà la restante parte

Tale imposizione riguarda l’intero immobile ma comporta 2 obbligazioni distinte (inquilino e proprietario) che non sono però solidali tra loro ciò significa che il Comune non può pretendere dal proprietario quanto dovuto dall’inquilino e viceversa. 

Per quanto riguarda i pagamenti (analoghi a quelli previsti per l’IMU) si eseguiranno tramite:

  • bollettino postale;
  • modello F24 (con l’ulteriore novità che riguarda i cittadini  privati: dal 1° ottobre, infatti, tutti i pagamenti d’imposte, contributi e tributi locali d’importo pari o superiore ai mille euro non potranno più essere effettuati mediante presentazione del Mod. F24 cartaceo presso la banca, ma dovranno obbligatoriamente passare per un canale telematico o attraverso uno degli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, come Entratel o Fisconline).

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