(di Natascia Prencisvalle)
La fattura può essere emessa in forma cartacea ovvero elettronica. L’utilizzo della stessa richiede la presenza dei seguenti requisiti:
- autenticità della sua origine;
- integrità del contenuto;
- leggibilità.
L’agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti ovvero che dal 6 giugno 2014 è diventato obbligatorio utilizzare la fattura elettronica nei confronti di Ministeri, INPS, INAIL, INARCASSA, CNAPDC. Dal 31.03.2015 l’obbligo sarà, invece, esteso anche alle Amministrazioni pubbliche e locali.
Il documento informatico, ovvero “la rappresentazione informatica di atti, fati o dati giuridicamente rilevanti” deve garantire i tre punti sopra elencati. Sono utilizzabili i formati: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, XML; per la conservazione dei documenti informatici la fatturazione garantisce l’esatta:
- formazione;
- emissione;
- trasmissione;
- conservazione;
- copia;
- duplicazione;
- riproduzione;
- esibizione;
- validazione temporale;
- sottoscrizione.
Conservazione del documento
- Digitalmente in proprio;
- affidarli a un soggetto terzo.
La conservazione richiede la presenza di almeno tre soggetti:
- il produttore ► persona fisica o giuridica che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione;
- l’utente ► persona o ente che interagisce con i servizi del sistema di conservazione elettronica;
- il responsabile ► persona che opera d’intesa con il responsabile del trattamento della privacy, sicurezza e dei sistemi.
A partire dal 27.06.2014 la conservazione di tutti i documenti va effettuata entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di verifiche, in sede di controllo, tutti i documenti informatici devono essere resi leggibili e disponibili che sia su supporto cartaceo o informatico.
