(di Eleonora De Biaggi)
La bozza del decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) interviene su molti aspetti della materia, regolamentati nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo n. 231/2007.
Nuovi soggetti tenuti a conformarsi agli obblighi antiriciclaggio
Le principali modifiche riguardano, in primo luogo, i destinatari del provvedimento e, quindi, i soggetti già sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa, a cui ora vengono aggiunti anche altre figure professionali che svolgono incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale in procedure concorsuali. Questi, infatti, da ora in avanti sono tenuti a conformarsi agli obblighi in materia di antiriciclaggio
Inoltre, rilevante modifica si è riscontrata anche riguardo al caso della redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (Legge n. 12/1979), dove è attualmente prevista l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazion, mentre nella bozza del decreto di recepimento non se ne trova riproduzione. Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova normativa, per i casi suddetti, gli adempimenti di adeguata verifica e registrazione rientreranno negli obblighi da porre in essere.
Obbligo di adeguata verifica per gli studi professionali
Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica, nella bozza del decreto legislativo di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio si rinviene una nuova definizione di titolare effettivo e si specifica che i suddetti obblighi vengono ora espressamente previsti non solo nei confronti del cliente, ma anche del titolare effettivo in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo oppure del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale.
In altri termini, viene sottolineata l’importanza del compimento di una adeguata verifica tempestiva. Ne deriva che, se uno studio professionale prende in carico un nuovo cliente, deve essere in grado di garantire immediatamente l’identificazione dello cliente stesso e del titolare effettivo. Il differimento di queste verifiche può essere prorogato ad un termine massimo di 20 giorni solo in caso di valutazione di basso rischio da parte del professionista, che in ogni caso dovrebbe essere immediata.
In ogni altra circostanza, il soggetto obbligato all’effettuazione degli obblighi di adeguata verifica deve procedere sempre all’adempimento nei confronti del cliente e del titolare effettivo quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
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