(di Natascia Prencisvalle)

La definizione delle controversie, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, prevede il pagamento di tutti gli importi dell’atto impugnato:

  • che hanno formato l’oggetto di contestazione in primo grado;
  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (ad esclusione: delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora).

Sono definibili solo le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
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COME E QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO?

Il pagamento rateale (massimo in 3 rate) è ammesso solo se gli importi dovuti superano i € 2.000,00.

Le scadenze per i pagamenti sono:

  • Intero importo dovuto entro il 30/09/2017
  • Prima rata (pari al 40% del totale) entro il 30/09/2017
  • Seconda rata (pari al 40% della parte restante) entro il 30/11/2017
  • Terza rata(pari al 20% delle somme dovute) entro il 30/06/2018.

L’istanza per la presentazione scade il 30/09/2017.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata).
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Si ricorda che se sono stati versati nel corso del procedimento importi superiori a quanto dovuto con il calcolo di questo “condono”, non spetterà alcun rimborso al contribuente.

Le controversie definibili non sono sospese in automatico, ma bisogna attenersi ad un iter specifico per non incorrere in spiacevoli inconvenienti.
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Lo Studio è a disposizione per aiutarvi in questa procedura, valutandone anche la convenienza o meno.