Dal 1° Giugno 2011 i datori di lavoro possono accogliere in azienda giovani studenti fino all’età di 25 anni, senza distinzione di settore o tipologia di attività.

La circolare del ministero n. 4/2005 ha riconosciuto come periodo di “vacanze estive”  l’intervallo di tempo che va dal 1 Giugno al 30 Settembre per tutti gli studenti iscritti ad un ciclo di studi presso Istituti scolastici o Università.

In questo periodo quindi i ragazzi possono sperimentare in anticipo il mondo del lavoro e le aziende hanno uno strumento in più per regolamentare la presenza senza incorrere in sanzioni.

Con una modalità abbastanza semplice il datore di lavoro provvederà a richiedere i voucher all’Inps.

Nel caso si tratti di giovani minorenni, per una maggior tutela, il datore dovrà munirsi del certificato medico d’idoneità al lavoro e presentarsi all’Istituto con la dichiarazione di disponibilità firmata dal genitore.

Il pagamento non sarà con “card” ma con bonifico riscuotibile presso gli uffici postali.

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Eleonora De Biaggi – Consulente del lavoro – Econ-Test

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