Il via libera al contratto di rete, necessario per ottenere le agevolazioni fiscali, può pervenire anche dopo il 30 settembre 2011, senza compromettere nulla di rilevante, dato che il saldo delle imposte versato senza l’agevolazione potrà essere recuperato secondo le modalità ordinarie (compensazione, rimborso).
Ce lo dice la Risoluzione 89/e del 12.09.2011, il cui passaggio saliente è il seguente:
<< Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 15/E del 2011, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del “programma comune di rete” da parte degli organismi abilitati, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione – fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti – sarà possibile usufruire dell’agevolazione, con le modalità previste dal citato paragrafo 7, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga 3 comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto entro il 31 dicembre 2011. >>
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Rag. Natascia Prencisvalle.