La clausola penale contenuta in un contratto fissa generalmente l’obbligo di versare una certa somma alla controparte, nel caso si diventi inadempienti, in modo ingiustificabile, nei confronti di precisi obblighi contrattualmente previsti.
Quando si verifica questa eventualità e sorge l’obbligo di pagare quanto prevede la clausola penale, ci si trova di fronte ad un dubbio di non poco spessore: sarà deducibile questa somma, come costo, nel mio reddito?
La sentenza della Cassazione Tributaria del 27 settembre scorso ha detto di si.
Secondo i giudici il motivo della sua deducibilità sta nella sua natura, che non è quella di una sanzione ma di una preventiva quantificazione di un danno, convenzionalmente accettata per una determinata entità. Il che costituisce la base di un altro ragionamento: se non è una sanzione, perchè non dovrebbe essere deducibile?
Va detto che sulla natura sanzionatoria o meno della clausola penale ex art.1382 C.C è stato steso un oceano di inchiostro. Ed esistono pareri discordi e sentenze a volte contrastanti tra loro.
Tuttavia a noi sembra che la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza oramai converga sulla tesi della non sanzione, quale natura della penale, o, quanto meno, che si tratti non solo di sanzione ma anche di risarcimento convenzionale. Una sorta di “prezzo dell’inadempimento”. E bisogna anche aggiungere che, se anche volessimo considerarla una sanzione, c’è un filone giurisprudenziale che riconosce la deducibilità anche di quelle, quanto meno di quelle civili. A maggior ragione perciò non dovrebbero esserci dubbi in materia di “penale uguale costo deducibile”!
Ecco il link al Sole 24 Ore: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-29/sono-deducibili-penali-previste-064333.shtml?uuid=AaeU9Q8D.
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Rag. Eleonora De Biaggi
Rag. Natascia Prencisvalle
