Il Tribunale di Bologna ha stabilito che la banca che deve restituire somme indebitamente trattenute al correntista, lo deve fare entro 10 anni dal ricevimento (da parte del correntista) dell’ultimo estratto conto.
La prescrizione del diritto al rimborso decorre perciò da quel momento e non dalla chiusura del conto corrente.
Il decorso della prescrizione nei rapporti tra banca e correntista è stato oggetto anche di una norma di interpretazione autentica, che è la seguente (art.2, comma 61, legge 10/2011):
“In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia’ versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. “
Essendo una norma interpretativa, vale anche per le situazioni anteriori alla sua entrata in vigore (27.02.11). Non vale per le controversie già determinate ed esaurite a quella data.
Se allora la prescrizione decorre dal giorno della annotazione in conto, il diritto al rimborso in favore del correntista dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui riceve l’estratto conto che contiene l’operazione errata. La decisione del Tribunale di Bologna, che invece richiama l’ultimo estratto conto, non sembra comprensibile ma non abbiamo a disposizione i dati necessari per commentarla con completezza.
Porta comunque una conseguenza: siccome la prova della ricezione dell’estratto conto compete alla banca, sarà necessario che questo documento venga inviato tramite raccomandata a.r. e non con posta ordinaria, come avviene oggi.
Seguiremo la vicenda.
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Roberto Mazzanti – Commercialista