La Cassazione non ha riconosciuto nella cessione della quota sociale di una s.r.l., per il 40% del capitale, un trasferimento d’azienda e del relativo avviamento.
Per cui ha dato torto al socio acquirente che lamentava il mancato rispetto del divieto di concorrenza, da parte di chi gli aveva ceduto la quota, chiedendo il risarcimento del danno. Si precisa che non è dato sapere se i due soggetti avessero pattuito un divieto del genere nell’atto di cessione della quota sociale o non avessero assolutamente accennato a questo problema.
Sta di fatto che la Cassazione (sentenza 19430 del 23 settembre scorso) non ha riconosciuto degna di protezione la cessione della quota, impedendo all’acquirente di ottenere il divieto di concorrenza da parte del cedente.
Interessante il ragionamento alla base della sentenza: si dice che non sempre una quota sociale è assimilabile ad una quota di azienda, e quindi non sempre esiste un avviamento acquistato pro-quota dal socio subentrante. Se non sempre c’è avviamento, non sempre c’è un divieto di concorrenza da imporre alla parte che cede la quota.
Io penso che anche quando l’avviamento non c’è, la concorrenza arreca ugualmente un danno. Per cui è sempre bene prevedere patti di questo tipo e obbligare chi vende ad astenersi per un certo periodo dall’esercitare attività concorrenti. Tenendo presente che la durata massima del divieto non può superare i 5 anni.

In ogni caso, per approfondimenti rimando a Filodiritto, fonte da cui ho attinto: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3368.
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Roberto Mazzanti – Commercialista

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