“La presenza di perdite – inferiori al terzo – non impedisce la legittima assunzione della deliberazione di aumento di capitale nella società di capitali”.
Questo è il contenuto della nuova massima (la 122) del Consiglio Notarile di Milano.
In termini pratici, significa che se la perdita d’esercizio non supera il terzo del capitale netto (attenzione: non quello “sociale”) e contemporaneamente non riduce il capitale sociale al di sotto del minimo di legge (10.000 euro) – è possibile procedere ugualmente all’aumento di capitale, senza prima sistemare la perdita.
I Notai milanesi si spingono anche oltre, affermando che l’aumento di capitale si può effettuare anche in pendenza di una perdita superiore al terzo che riduca il capitale sociale sotto al minimo legale, purchè si tratti di un aumento da sottoscrivere “tempestivamente” ed in misura idonea a riportare la perdita entro un terzo.
Io aggiungerei – in quest’ultimo caso – che se l’aumento non riporta comunque il capitale ad almeno 10 mila euro, occorre comunque procedere per farlo. Non importa se la perdita non è superiore al terzo, in seguito all’aumento: lo era prima. Quindi l’obbligo di provvedere scatta comunque.
Parere personale.
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Roberto Mazzanti – Commercialista