La nuova stretta sulle società di comodo, con la sua penalizzazione in termini di maggiori imposte ed altro, impone maggiore attenzione all’argomento “interpello disapplicativo”.

Questo strumento è molto utile, perchè consente di chiedere all’Agenzia delle Entrate di essere considerati “fuori dai giochi” e quindi << non società di comodo >>. Si tratta di costruirlo bene: 

  1. evidenziando le cause che non hanno consentito di operare normalmente (ad esempio: il mancato rilascio di un’autorizzazione o di una licenza);
  2. allegando la documentazione a supporto (ad esempio: la richiesta di autorizzazione inviata e gli ulteriori solleciti);
  3. chiamando in causa anche i terzi, magari allegando dichiarazioni scritte dei professionisti che hanno seguito le pratiche e che descrivono i motivi per cui eventuali provvedimenti amministrativi non sono stati ottenuti;
  4. restando a disposizione dell’Agenzia per eventuali chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti;
  5. rispettando i termini (90 gg prima del termine per l’invio di Unico) e tutte le formalità richieste nella redazione e nella spedizione dell’interpello (consegna o raccomandata – Direzione Provinciale come depositaria ma Direttore Regionale come destinatario, ecc…ecc…).

Dal momento in cui lo riceve, l’Agenzia delle Entrate deve rispondere entro 90 giorni; se non lo fa, si verifica – secondo me – un’ipotesi di silenzio-assenso, non essendo espressamente previsto nella norma il contrario. 

Ma l’Agenzia potrebbe anche rispondere negativamente e allora che cosa si può fare ?

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n.154 del 21.09.2011, occorre impugnare il provvedimento negativo dell’Amministrazione, perchè altrimenti non ci si può considerare “non società di comodo”, in quanto il provvedimento del Fisco cristallizza per sempre l’obbligo ad uniformarsi alla legge. 

Infatti, secondo la legge: “Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo.

Va evidenziato a questo punto un problema: essendo il provvedimento di diniego “definitivo”, non si dovrebbe impugnare ed il contribuente che non lo ritenesse giusto potrebbe comportarsi come meglio crede ed in caso di verifica fiscale ne nascerebbe un contenzioso.

I Giudici di Reggio Emilia – invece – ritengono che in base allo Statuto del Contribuente (principio di affidamento) il contribuente potrebbe chiedere nel ricorso stesso la remissione in termini o farlo nel ricorso contro il successivo accertamento emanato dall’Agenzia delle Entrate, una volta scoperto che il contribuente non si è uniformato al provvedimento di diniego.

Secondo me sarebbe più semplica impugnare direttamente il rifiuto dell’Agenzia ma il diritto ha le sue regole e le sue complessità…..

Comunque la pensiate, la sentenza ha il pregio di affrontare un tema importante con un ragionamento coraggioso, che va contro la consolidata dottrina dell’Agenzia delle Entrate.

Uno strumento in più per difendere il contribuente!

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Roberto Mazzanti – Commercialista

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