Oggi ospitiamo l’intervento del nostro Dott. Saverio Cinieri, che ha studiato “al volo” la circolare 48/e emanata il 24 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, ed ha voluto condividere con noi le sue riflessioni.
Rimaniamo a disposizione – come sempre – per gli eventuali dubbi e per le richieste di chiarimento.
Roberto Mazzanti – Commercialista.
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Con la circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti utili a chi si appresta, entro il prossimo 30 novembre, a definire le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro.
Come noto, tale possibilità è stata prevista con il D.L. n. 98/2011 (più precisamente, l’art. 39, comma 12) e riguarda le liti pendenti in tutti i gradi di giudizio (quindi, sia presso la Commissione tributaria provinciale, che quella regionale sia presso la Cassazione), il cui valore, appunto, non supera i 20.000 euro e in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Andando un po’ più nello specifico, la circolare si sofferma a chiarire che affinché una lite sia definibile devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
• la controversia deve avere ad oggetto rapporti di natura tributaria, ossia deve rientrare nella nozione di “lite fiscale” ed avere ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giurisdizione tributaria, come definita dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (il testo di legge è disponibile – su richiesta);
• l’Agenzia delle entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio. Essendo definibili soltanto le controversie nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, viene esclusa la definizione delle liti che vedono come parti legittimate passive in primo grado altre Amministrazioni pubbliche.
Sono escluse, pertanto, dalla definizione tutte le liti in cui siano coinvolti come enti impositori altre Amministrazioni pubbliche, come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali, ecc.
Sono escluse dalla definizione anche le controversie, non riguardanti “atti impositivi”, relative all’operato dell’Agente della riscossione (quali ad esempio liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, di cartella di pagamento – salvo quanto si dirà a riguardo in seguito), ancorché parte formale in giudizio risulti l’Agenzia delle entrate.
Sono, invece, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme all’Agenzia delle entrate, anche Equitalia.
Riguardo alla definizione di “lite pendente” nella circolare viene precisato che si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali:
• alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. In particolare, per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data in cui è stato notificato il ricorso all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° maggio 2011, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
• prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (entro il 5 luglio 2011) non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva; sono, pertanto, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti; la lite può essere definita anche se pendente a seguito di sentenza di rinvio oppure se pendono i termini per la riassunzione.
Non sono, al contrario, suscettibili di definizione le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 1° maggio 2011 pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato.
La circolare illustra anche gli adempimenti operativi per effettuare la definizione, chiarendo le modalità di calcolo e versamento degli importi dovuti e di scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio.
Come noto, infatti, la procedura si perfeziona in due tempi:
• entro il 30 novembre 2011: versamento del dovuto con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082);
• entro il 2 aprile 2012: presentazione, in via telematica, della domanda di definizione.
Va anche ricordato che è prevista la sospensione dei giudizi e dei termini processuali:
• fino al 30 giugno 2012 per le liti potenzialmente definibili;
• fino al 30 settembre 2012 per le controversie in relazione alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione.
Entro quella data, l’Amministrazione fiscale verificherà il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà al competente organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite.
Un’ultima importante precisazione della circolare riguarda la possibilità “errore scusabile“, in alcune limitate ipotesi (condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo): infatti, in tali casi, il contribuente che, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente quanto dovuto, potrà essere invitato dall’ufficio a versare la differenza entro 30 giorni, senza, per ciò, decadere dalla definizione.
Qui il link alla circolare.
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Dott. Saverio Cinieri – Commercialista