(di Roberto Mazzanti – Commercialista)

Dal 14 maggio 2012 sapremo esattamente quali opportunità avremo noi professionisti in campo societario. Per una volta si tratterà di pensare alle nostre società e non solo a quelle dei nostri clienti.

L’art.10 della Legge 12.11.2011 n.183 è la norma di base da tenere come bussola per l’esplorazione del diritto societario; l’ago indica sempre la S.T.P. Società tra professionisti, da qualsiasi direzione noi lo si guardi.

E già, perchè potremo scegliere la struttura di una qualsiasi tra tutte le società esistenti nei titoli V e VI del Libro V del Codice Civile ma l’organizzazione dell’attività sarà regolata dalla nuova S.T.P..

E cioè:

  1. i soci potranno esercitare esclusivamente un’attività professionale
  2. potranno essere ammessi solo iscritti ad Ordini ed Albi professionali e soci non professionisti (ma questi solo per finalità di investimento o per prestazioni tecniche)
  3. l’incarico professionale – che va conferito alla s.t.p. – dev’essere eseguito solo da soci professionisti
  4. il socio professionista cancellato dal proprio albo di riferimento dev’essere escluso dalla s.t.p.
  5. qualsiasi struttura operi, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”
  6. chi partecipa alla s.t.p. può farlo con riferimento ad una sola società (s.t.p.) – potrà però partecipare ad altre società non s.t.p.
  7. la s.t.p. può avere ad oggetto la multiprofessionalità (avvocati+commercialisti+consulenti del lavoro, ad esempio).

Sarà possibile costituire una s.t.p. con il modello della cooperativa di produzione e lavoro; oppure con quello della s.r.l. o della s.a.s.. 

Ogni modello dovrà essere scelto in funzione dei rapporti interni e dell’organizzazione delle pratiche.
 
In prima battuta per i grossi CED la forma più interessante potrebbe proprio essere quella della cooperativa di produzione e lavoro; mentre per i professionisti che effettuano prevalentemente prestazioni di consulenza e che non necessitano di rilevanti strutture, la srl potrebbe essere la forma più vantaggiosa, data la forte personalizzazione che ha assunto con la riforma del 2003, accompagnata dalla limitata responsabilità e dalla velocità di formazione del processo decisionale.
 
Ma non va trascurato il più tradizionale “studio associato” o la società semplice; strutture decisamente meno costose e altrettanto snelle.
 
Molto dipenderà dal regime fiscale che dovrà essere riservato alla s.t.p..
 
Non resta che attendere il regolamento che i Ministeri Giustizia e Sviluppo Economico dovranno emanare entro il 14 maggio 2012.
 

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