(di Roberto Mazzanti – Commercialista)
Dal 14 maggio 2012 sapremo esattamente quali opportunità avremo noi professionisti in campo societario. Per una volta si tratterà di pensare alle nostre società e non solo a quelle dei nostri clienti.
L’art.10 della Legge 12.11.2011 n.183 è la norma di base da tenere come bussola per l’esplorazione del diritto societario; l’ago indica sempre la S.T.P. Società tra professionisti, da qualsiasi direzione noi lo si guardi.
E già, perchè potremo scegliere la struttura di una qualsiasi tra tutte le società esistenti nei titoli V e VI del Libro V del Codice Civile ma l’organizzazione dell’attività sarà regolata dalla nuova S.T.P..
E cioè:
- i soci potranno esercitare esclusivamente un’attività professionale
- potranno essere ammessi solo iscritti ad Ordini ed Albi professionali e soci non professionisti (ma questi solo per finalità di investimento o per prestazioni tecniche)
- l’incarico professionale – che va conferito alla s.t.p. – dev’essere eseguito solo da soci professionisti
- il socio professionista cancellato dal proprio albo di riferimento dev’essere escluso dalla s.t.p.
- qualsiasi struttura operi, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”
- chi partecipa alla s.t.p. può farlo con riferimento ad una sola società (s.t.p.) – potrà però partecipare ad altre società non s.t.p.
- la s.t.p. può avere ad oggetto la multiprofessionalità (avvocati+commercialisti+consulenti del lavoro, ad esempio).
Sarà possibile costituire una s.t.p. con il modello della cooperativa di produzione e lavoro; oppure con quello della s.r.l. o della s.a.s..
Ogni modello dovrà essere scelto in funzione dei rapporti interni e dell’organizzazione delle pratiche.
In prima battuta per i grossi CED la forma più interessante potrebbe proprio essere quella della cooperativa di produzione e lavoro; mentre per i professionisti che effettuano prevalentemente prestazioni di consulenza e che non necessitano di rilevanti strutture, la srl potrebbe essere la forma più vantaggiosa, data la forte personalizzazione che ha assunto con la riforma del 2003, accompagnata dalla limitata responsabilità e dalla velocità di formazione del processo decisionale.
Ma non va trascurato il più tradizionale “studio associato” o la società semplice; strutture decisamente meno costose e altrettanto snelle.
Molto dipenderà dal regime fiscale che dovrà essere riservato alla s.t.p..
Non resta che attendere il regolamento che i Ministeri Giustizia e Sviluppo Economico dovranno emanare entro il 14 maggio 2012.