(di Natascia Rag. Prencisvalle)
Ad oggi per questo nuovo adempimento non ci sono nè le istruzioni ministeriali (opportunamente raggruppate e complete), nè il programma di compilazione ed il software di controllo, così creando serie difficoltà per la corretta compilazione degli elenchi.
Di seguito forniremo delle indicazioni che sono state specificate recentemente dall’Amministrazione finanziaria, per aiutare a comprendere esattamente ciò che è richiesto. Tralasciando ovviamente tutto ciò che è già stato puntualmente specificato da precedenti provvedimenti.
UNA RIGA PER OGNI OPERAZIONE
Una particolarità è sicuramente il fatto che diversamente dai vecchi elenchi clienti e fornitori verrà indicata ogni singola operazione effettuata e non cumulativa per partita iva o codice fiscale, con un’onerosità non da poco in tutti i sensi (controllo, costi, margine di errori).
LIMITI PER IL 2010
Si prendono in esame solo le operazioni superiori ai 25.000,00 euro (prendendo in considerazione solo ed esclusivamente il documento fiscale della fattura e non scontrini o ricevute fiscali emessa nei confronti di soggetti con partita iva o senza). Scadenza 31/12/2011 (prorogato al 02/01/2012).
LIMITI PER IL 2011
Si riepilogano le operazioni superiori ad euro 3.000,00 a seguito di emissione di fattura (sia a soggetti con partita iva sia a privati), e per le operazioni effettuate dal 01/07/2011 superiori ad euro 3.600,00 qualora venga emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Scadenza 30/04/2012
CONTENUTI
Qualora si superino le soglie sopraesposte, si dovranno comunicare:
– le operazioni soggette al regime del margine (con alcuni accorgimenti) e all’obbligo dell’inversione contabile c.d. “reverse charge” (rottami, oro, subappalto in edilizia,…;
– Le fatture di autoconsumo;
– Le cessioni di autoveicoli;
– La data dell’operazione da indicare è solitamente la data di registrazione in contabilità ovvero in mancanza della stessa la data di effettuazione dell’operazione;
– Per le fatture cointestate vi è l’obbligo di indicare un rigo per ogni intestatario, avendo cura di specificare come “modalità di pagamento” “importo frazionato”, se la fattura è di euro 5.000,00 a due coniugi per effettuo di una ristrutturazione edilizia, ad esempio, andrà indicato alla moglie euro 2.500,00 e anche al marito;
– In caso di fatture differite o riepilogative (bar, ristoranti,…) l’importo da tenere presente per verificare il superamento del limite è quello della fattura nel suo complesso, quindi è irrilevante che la singola consegna sia inferiore;
– Le operazioni poste in essere tra operatori nazionali nell’ambito delle cd. “esportazioni indirette” (effettuate nei confronti degli esportatori abituali a seguito di emissione della dichiarazione d’intento, così da monitorare ancor di più eventuali “splafonamenti” o utilizzi impropri del plafond;
– Le “Triangolazioni comunitarie” (art. 58 D.L. 331/1193), quando vengono coinvolti due operatori italiani, trattandosi nella sostanza di operazioni interne, assimilate alle esportazione, ai soli fini del trattamento non imponibile iva;
– Le prestazioni di servizi strettamente connesse alle operazioni di importazione ed esportazione (servizi degli spedizionieri e dei trasportatori) che sono non imponibili art. 9 D.p.r. 633/72;
– I corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati (qui si capisce lo stretto legame che avrà poi con il nuovo redditometro!); i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento;
– Le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi da gioco;
– Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, oggetto di autofatturazione;
– Le fatture con sconto condizionato (contrattualmente previsto) dovranno essere dichiarate al netto dello sconto e non al lordo;
– Le fatture ricevute dai contribuenti minimi;
– Gli importi derivanti dai contratti a corrispettivi periodici e dai contratti collegati (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, concessione, ecc..ecc… Per valutare se sussiste l’obbligo della comunicazione o meno è necessario considerare i corrispettivi dovuti in un anno solare. Qui si deve valutare il “collegamento negoziale”, che trova la sua fonte nella legge ovvero nell’autonomia della contrattazione delle parti. Essendo essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti. A titolo esemplificativo si ricorda: un bar che periodicamente si rifornisce dallo stesso fornitore di caffè, di gelati, i privati tesserati al supermercato, librerie, centri benessere, palestre, la tenuta della contabilità, paghe, gli appalti e i vari subappalti a cascata, acquisto di un autoveicolo collegato ad un contratto di finanziamento, ecc…ecc. I contratti possono essere scritti o verbali, è ininfluente per questo adempimento, tenendo conto della sostanzialità dell’operazione. In questi casi nella comunicazione o si indica tutto in un’unica riga oppure si riportano tutte le fatture avendo cura di indicare come “modalità di pagamento” “importo frazionato”. In queste operazioni rientrano ovviamente anche gli acconti e i saldi;
– In caso di note di accredito: le fatture vanno indicate nell’elenco al netto delle relative note di variazione effettuate nello stesso anno (quindi con un unico rigo), qualora la differenza superila soglia. Nei campi data dell’operazione e numero della nota di variazione vanno indicate solo le note di variazione relative ad operazioni già comunicate;
– In caso di note di addebito: in relazione ad operazioni (attive o passive) che risultino inizialmente di importo inferiore a 3.000,00 euro, ma che superino la soglia in conseguenza di note di addebito (emesse o ricevute) nel periodo successivo (fino al 30/04), non vi è l’obbligo (ma la sola facoltà) di indicare la prima operazione sotto soglia; l’obbligo scatta solo in riferimento alla nota di addebito (assurdo! Non rispetta lo scopo per il quale è stato istituito l’adempimento);
– Rientrano nell’obbligo anche i soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive;
– In caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento…) si deve provvedere comunque all’invio tenendo presente le istruzioni applicate con i modelli dichiarativi.
Operazioni escluse:
- Esportazioni, già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale;
- Operazioni con i Paesi Black list (già soggetti ad autonoma comunicazione dal 01/07/2010);
- Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria: fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, cessioni di immobili);
- Passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura;
- Operazioni intracomunitarie (già documentate con i modelli intrastat);
- Operazioni fuori campo iva, esclusi art. 15 (spese anticipare in nome e per conto, risarcimenti, …), immissioni in depositi doganali, cessioni non territoriali (un ingegnere che fa un progetto per un committente spagnolo per una loro costruzione), cessioni di campioni,…
- Contratti di leasing, di noleggio, locazione già comunicate dalle società di leasing, operatori commerciali obbligati con il provvedimento del 05/08/2011, quindi esclusione dalla comunicazione anche per l’utilizzatore in riferimento a queste operazioni (si deduce questo dal tenore della norma, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito…).
- Cessioni o prestazioni rese dai contribuenti minimi;
- Operazioni nei confronti dei consumatori finali qualora il pagamento sia effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto per legge (non rientrano nell’esonero della comunicazione le operazioni pagate tramite bonifici, assegni bancari o circolari). Rimane l’obbligo di comunicazione nel caso di pagamenti avvenuti mediante carte emesse da operatori finanziari non residenti (ad esempio soggetti italiani che lavorando ai confini e avendo il conto in un altro stato, utilizzano la carta di credito svizzera o francese oppure il soggetto estero che viene semplicemente in Italia).
SANZIONI
Regime sanzionatorio: per una volta (era ora) non si viene sanzionati se si invia una comunicazione correttiva entro 30 giorni dalla scadenza (il file deve essere completo, sia con i dati precedentemente corretti che con quelli variati, in quanto la seconda comunicazione annulla e sostituisce l’intero file precedente).
Nel caso di omessa o incompleta comunicazione o dell’invio con dati non corretti, si applica la sanzione da euro 258 a euro 2065. Vista la difficoltà operativa nell’inquadrare le operazioni da comunicare, alcuni suggeriscono di inviare tutte le operazioni; altri sostengono, come chiarito dalla Cassazione, che per dati non veritieri s’intendono anche quelli superflui, non necessari; pertanto si potrebbe essere sanzionati in entrambi le ipotesi. Si spera in un intervento dell’Amministrazione per fornire maggior chiarezza in merito.
Riflessioni finali:
Sebbene l’adempimento sia stato posto in essere con i più ammirevoli scopi, sarebbe stato opportuno creare una lista selettiva mirata ad individuare i soggetti a più alto rischio frode o evasione fiscale, chiedendo il riepilogo degli importi di rilevante entità.
Invece l’obbligo di denunciare anche importi minimi o modesti, non fa altro che andare a colpire i contribuenti più corretti, con evidenti ricadute negative anche sul controllo fiscale nel suo complesso, ingolfato da una serie impressionante di dati, che non sappiamo esattamente che fine faranno….
Non riteniamo che sinora il legislatore abbia fornito una chiara rappresentazione, creando confusione sia ai contribuenti che agli addetti ai lavori. Lo scopo era acquisire dati per costruire un elenco di congruità dei volumi d’affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché l’individuazione delle spese e consumi di particolare rilevanza necessari per individuare la concreta capacità contributiva delle persone fisiche e procedere al recupero delle somme “nascoste al fisco”. Invece così facendo potrebbe esserci solo una gran quantità di dati trasmessi e/o non combacianti tra di loro (si pensi a chi ritiene che un contratto sia collegato e chi no) oppure non correttamente esposti (importi frazionati, cessione o prestazione) e questo non farebbe che accrescere la mole delle sanzioni irrogate sempre a chi, per ottemperare correttamente alle varie scadenze, cerca di interpretare e comprendere al meglio ciò che viene dall’alto stabilito.
Ci si chiede poi se chi dichiara tutto perché vuole essere onesto sarà colpito (come a volte succede), mentre i “furbi” faranno “aumentare il motto: “no fattura no redditometro”?
Come si potrà ovviare al fatto, per esempio, che le agenzie di viaggio dovranno indicare negli elenchi come soggetti beneficiari del viaggio di nozze rientrante nella lista nozze, dell’acquisto dei beni rientranti sempre nella lista (piatti, posate, mobili vari…) in capo agli sposi e come faranno gli stessi a provare di aver sostenuto le spese? E’ opportuno per non rovinare la vacanza e non solo, provvedere a richiedere all’agenzia viaggi o al negozio copia dei bonifici o dati dei soggetti che hanno provveduto al pagamento, visto che questo sembra non in linea con i principi esposti dall’Amministrazione.
Una cosa positiva sarà sicuramente il fatto che si potranno scoprire eventuali giri di fatture false o di comodo, si ricorda che in questi casi anche per un importo modesto scatta il penale, con l’allargamento dell’accertamento dai 4 anni agli 8, tenendo presente che probabilmente tra pochi giorni l’uso del contante sarà abbassato forse a 250 euro.
…Ora non ci resta che attendere, ad un mese dalla scadenza, ulteriori informazioni e sperare che tutto ciò sia fatto davvero per “acciuffare” i veri evasori e far emergere il sommerso che ha contribuito ad appesantire la pressione fiscale di oggi e che non sia solo un tentativo di far cassa con sanzioni ed ulteriori opacità che non avrebbero senso per l’economia del paese!