(di Roberto Mazzanti – Commercialista)

Oggi mettiamo a fuoco alcune parti ancora inesplorate della manovra Salva-Italia. Si tratta, in particolare, dell’art.40 del decreto legge, che mi sembra interessante, non fosse altro perchè finora non se n’è affatto parlato.

Interessa le agenzie di intermediazione immobiliare che affittano appartamenti a scopo turistico, alberghi, pensioni, strutture ricettive in genere, datori di lavoro, le attività di autofficina, estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure e pedicure. Ma anche i soggetti che hanno a disposizione e detengono beni culturali e vincolati ai sensi della legge 1089/1939.

AGENZIE INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – STRUTTURE RICETTIVE IN GENERE – ALBERGHI  – PENSIONI

Nel Testo unico in materia di pubblica sicurezza le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno”

sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”

In sostanza, le schede con le generalità degli alloggiati potranno essere solo telematiche, e le modalità pratiche saranno stabilite con un prossimo Decreto del Ministro dell’Interno.

DATORI DI LAVORO 

Il libro unico del lavoro potrà essere aggiornato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, invece che entro il 16.

AUTOFFICINE 

Il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 – Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

Viene inoltre semplificata la vendita al consumatore-utente finale di alcuni prodotti contenenti elementi volatili, contenuti nel decreto legislativo 27.03.2006 n.161.

ESTETISTA – ACCONCIATORE -TRUCCO – TATUAGGIO – PIERCING -AGOPUNTURA – PODOLOGI – CALLISTI – MANICURE E PEDICURE 

Le attività sopra elencate, che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI 

La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attivita’ culturali previste dagli articoli 15 e 100 del Tuir, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita’ cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali esegue controlli a campione.





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