(di Roberto Mazzanti)

Il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi (non intermediari autorizzati) per importi superiori a 999,99 euro non è sempre vietato. Per esempio, all’interno della coppia coniugale, se in comunione dei beni, è possibile per il marito dare o ricevere denaro contante al di sopra della soglia, perchè la comunione viene considerata un’unica entità, quindi non c’è passaggio di denaro tra “soggetti diversi”. 

Cosa che invece accade tra coniugi in regime di separazione dei beni o tra genitori e figli o tra fratelli.

Perfino se i figli sono minorenni, quindi soggetti alla potestà dei genitori, non possono comunque ricevere denaro per importo sopra soglia. Si potrebbe pensare che non avendo capacità legale, siano indistinguibili dai genitori e quindi non dovrebbe esserci il requisito dei “soggetti diversi”. E invece anche su questo punto il Ministero dell’Economia ha dato il suo chiarimento negativo.

Come pure nel caso dei dipendenti inviati in trasferta, che hanno necessità di fondi spese anticipati dai datori di lavoro. E’ stato chiesto se essendo solo un anticipo, si debba considerare “trasferimento” di denaro o no. E in questo caso il Ministero ha detto ancora no. Il datore di lavoro quindi potrebbe ovviare al problema mettendo a loro disposione i fondi presso una banca, la quale provvederà poi a versare al dipendente quanto gli necessiterà.

Ultima nota: le sanzioni. Colpiscono sia chi paga che chi riceve contante oltre soglia.

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