(di Eleonora De Biaggi)
L’INAIL e l’INPS, con nota congiunta del 26 gennaio 2012, hanno chiarito che, dal 13 febbraio 2012, nel caso di appalto, subappalto e affidamento di contratti pubblici per:
• lavori, forniture e servizi,
• contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto,
• agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni,
la richiesta del Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti, escludendo quindi la possibilità di autocertificazione ed escludendo che sia la ditta appaltatrice o subappaltatrice a doverlo fare.
La direzione Generale Inail, già con lettera circolare del 2004, aveva evidenziato come fosse assolutamente impossibile sostituire il DURC con l’autocertificazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato, in quanto bisogna distinguere la nozione di certificato da quella di Documento unico di regolarità contributiva.
Infatti, mentre il certificato attesta situazioni personali di cui il soggetto è a conoscenza (la persona sa quando è nata, sa se è coniugata o separata, sa dove è residente, etc) completamente diversa è la certificazione della regolarità contributiva, perché si tratta di una dichiarazione che solo gli Istituti possono rilasciare, attraverso la valutazione tecnica della corretta applicazione delle discipline contrattuali, lavoristiche e previdenziali adottate dal soggetto, che naturalmente non possono essere certificate dal soggetto stesso.