(di Eleonora De Biaggi)
La Cassazione penale (sentenza 5420/2012) ha stabilito che, in caso di appalto, la mancata elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), è di per sé produttiva di colpa e responsabilità, sia per il Committente che per l’Appaltatore, nel caso in cui si verifichi un infortunio.
L’omessa adozione del Duvri, infatti, impedisce di valutare i rischi che derivano dalle cosiddette “interferenze lavorative” tra dipendenti del Committente e dell’Appaltatore e la Cassazione trova che questo di per sè sia già un fatto collegato dal rapporto “causa-effetto” all’infortunio stesso.
In termini più semplici, l’infortunio non si sarebbe verificato se fosse stato elaborato il Duvri. I giudici hanno ritenuto sussitente “il nesso di causalità” tra l’omissione del documento e l’infortunio stesso; questo è il punto di svolta della sentenza, a dire il vero abbastanza opinabile (sul piano strettamente penale) . Ma non certo privo di logica, sul piano amministrativo, perchè se si fosse effettuata la valutazione correttamente, probabilmente si sarebbero adottate le cautele che avrebbero potuto evitare l’infortunio….
La vicenda cui fa riferimento la sentenza si è svolta nel 2007 all’interno di uno stabilimento Fiat, dove un dipendente di un’impresa appaltatrice, nel corso di un intervento di manutenzione presso il reparto stampaggio, è deceduto dopo essere stato travolto da un carrello.
Per maggiori approfondimenti rimando all’articolo di Giampiero Falasca – Il Sole 24 Ore