(di Natascia Prencisvalle)
21.02.2012 ore 19,47 Comunicato stampa della Rai:
“La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più’ televisori. Cio’ quindi limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (BBC…) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone.
Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore.”
Qui il link al testo del comunicato Rai.
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Autotrasportatori, Dentisti, Commercialisti, Assicuratori, Supermercati, Commercianti di bottoni….ecc..ecc…tutte queste categorie, per la Rai, hanno una cosa in comune: devono pagare l’abbonamento speciale (€ 200,91) per il solo fatto di possedere un Pc con connessione a Internet.
Sta piovendo sulle aziende e sugli studi professionali una richiesta di regolarizzazione del canone Rai, migliaia di lettere che invitano i malcapitati a pagare l’abbonamento sulla base dell’art.24 del R.D.L. 246 del 21.02.1938, il quale dispone:
Art.27
Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti ai pubblico
Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l’utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d’abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall’art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l’uso privato di cui all’art. 2.
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Inoltre, l’art.1 della legge precisa che:
Art.1
Disposizioni generali
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.
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Esaminando attentamente la legge, però, ci si accorge che la richiesta Rai basata sull’art.27 presuppone che nel locale aperto al pubblico si effettuino audizioni o intrattenimenti. Ma questo è un fatto che va provato, non essendo sufficente la mera “potenzialità” del pc posseduto, come invece presuppone l’art.1.
Qual è la differenza ? La differenza è che sulla base dell’art.1 mi possono chiedere il canone come “privato” (circa 112 euro) mentre con l’art.27 possono chiedermene 200,91…..non è poco, quasi il doppio, ma occorre provare che nel locale si facciano audizioni….
Stiamo raschiando il barile, con un Fisco molto “creativo”…. E’ il caso di dire che è sempre la stessa musica!
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21.02.2012 ore 9,15 [conforme alla nostra interpretazione: Eutekne, Giancarlo Allione, martedi 21.02.2012, “Il quotidiano del Commercialista”]