(di Luca Zambello ed Eleonora De Biaggi)
Il caso che portiamo alla vostra riflessione questa settimana è purtroppo assai frequente, specie in questi momenti di crisi. Si sa che quando le cose vanno male, le occasioni di litigio aumentano. Il consiglio che possiamo trarre da questa vicenda è di curare attentamente gli Statuti nella fase di costituzione della società e soprattutto di ricorrere a mezzi interni di risoluzione dei contrasti, veloci ed affidabili, anche rimettendo le questioni ad arbitrati interni assolutamente informali.
IL QUESITO
Il soggetto è un Società S.r.l., che opera nel settore edile, vi sono due soci (quote capitale uguali), vi è un Consiglio di Amministrazione, composto dai due soci, di cui uno è Presidente, l’altro Consigliere. Un Socio (Presidente) intende porre rimedio ad un problema esistente da più di un anno, del quale si è parlato numerose volte, ma non si è riusciti ad arrivare ad un accordo. Il problema è la considerevole diminuzione di fatturato, dettata dalla crisi generale e di settore, nonchè da un problema di salute del Presidente, che lo ha costretto a fermarsi per due/tre mesi.
A fine anno la proposta di questo Socio è stata quella di apportare una “ristrutturazione aziendale”, da attuare aprendosi ad un settore affine a quello edile.
Il Socio Consigliere non si è trovato interessato a questo cambiamento, ma non ha nemmeno mai avanzato proposte, sostenendo che a lui la situazione andava bene così, al limite la necessità sarebbe stata quella di diminuire i costi gestionali (3 dipendenti, oltre ai due soci amministratori e affitti).
Nel contempo il Socio presidente si è attivato per allargare le conoscenze tecniche e acquisire nuovi contatti nel settore affine.
L’attuale proposta di questo socio è:
A) uno cede all’altro la sua quota (offrendo lui indifferentemente di cederla o di acquistarla),
B) porre in liquidazione la Società e da parte sua costituire una nuova società che svolga due attività (prevalente quella nuova e secondaria quella edile).
Il Socio Consigliere replica che non intende né vendere, nè acquisire la quota, non è interessato nemmeno ad un rapporto di collaborazione futura, proposta dal primo, tra la Società che continuerebbe ad esistere.
Premetto che le attuali attività dei soggetti sono le seguenti:
il Socio Presidente si occupa dell’amministrazione, acquisizione e stipula contratti con Clienti, rapporti con Clienti per tutta la durata dei lavori, rapporti con collaboratori esterni e Direttori Lavori, rapporti con le Banche.
il Socio Consigliere si occupa della gestione di un cantiere, e non più di uno contemporaneamente, essendo stato nominato RSPP.
La domanda è la seguente: è corretto quanto proposto dal Presidente? Esistono altre soluzioni? La Società può essere posta in liquidazione se è solo un Socio favorevole a questo?
Mi scuso per essermi dilungata, ringrazio anticipatamente per la risposta che mi fornirete.
LA NOSTRA RISPOSTA
La problematica situazione descritta ricorre frequentemente nelle società a r.l. composte da due soci, con quote paritarie. Nel caso prospettato, poi, c’è un’aggravante: entrambi sono amministratori.
Perciò hanno entrambi il potere di bloccare qualsiasi iniziativa dell’altro, finendo per mettere la società in una situazione di stallo alquanto pesante.
In linea teorica, la soluzione societaria del Presidente è corretta, dato che prevede che uno dei due soci resti da solo nel condurre la società, in modo da avere la massima libertà possibile.
Quindi, possiamo dire che la società in questo momento si trova in una situazione statutaria bloccata; un socio intenderebbe prendere una nuova strada, l’altro intende restare in quella presente.
Di fronte a ciò le alternative potrebbero essere offerte dallo Statuto stesso della società, ove prevedesse:
a) un eventuale diritto particolare, in termini decisionali, del Presidente del c.d.a., all’interno del consiglio stesso; una specie di voto pesante, che valga come maggioranza anche avendo il dissenso dell’altro consigliere, sia pure in determinate e precise situazioni;
b) una clausola arbitrale che consentisse il ricorso al parere emesso da un soggetto estraneo alla società;
c) il recesso di uno dei soci in particolari situazioni.
Partendo dall’ipotesi più semplice, il recesso, si può dire che intanto questo è sempre possibile in quanto la società abbia una durata indeterminata.
Occorre perciò individuare se lo Statuto preveda una durata a termine o meno. Se non prevede un termine, o se espressamente prevede che la società abbia durata indeterminata, allora ogni socio può recedere in qualsiasi momento dalla stessa; generalmente previo preavviso scritto di sei mesi.
Oltre all’ipotesi del recesso legato alla durata indeterminata, esiste la possibilità di recedere dalla società quando nello Statuto sono previste espressamente ipotesi ulteriori di possibile recesso del socio. Quindi lei deve osservare lo Statuto e trarne le conseguenze.
Anche per quanto riguarda le prime due ipotesi (voto pesante e arbitrato), occorre studiare le disposizioni dello Statuto in materia e decidere di conseguenza.
Ove mancasse qualsiasi possibilità di ricorrere ad una delle soluzioni di cui sopra, non resta che tentare un arbitrato o la liquidazione giudiziale.
Per quanto riguarda l’arbitrato, i soci dovrebbero prima almeno concordare sul fatto di volervi ricorrere, stipulando un compromesso ex art.807 c.p.c. e rimettendo la controversia ad uno o più arbitri, anche utilizzando la camera arbitrale presente presso ogni Camera di Commercio.
Per quanto invece riguarda la liquidazione giudiziale, premesso che non può essere decisa se vi si oppone il 50% del capitale, occorre creare il presupposto per potervi ricorrere. Quindi occorre che il socio che intende utilizzarla (ricorrendo al Presidente del Tribunale competente per territorio) dimostri che la società è incorsa in una causa di scioglimento previste dall’art.2484 c.c. ed in particolare – nel vostro caso – quella prevista dal n.3 = impossibilità di funzionamento dell’assemblea, in quanto il voto esattamente paritario su una questione vitale come quella descritta rende veramente impossibile conseguire l’oggetto sociale.
L’impossibile funzionamento potrebbe essere provato – per esempio- anche dalla mancata approvazione del bilancio, se questo si verificasse.