(di Nicola Zambello)

Quando si affida la propria dichiarazione dei redditi ad un professionista, in questo caso un Commercialista, si è tenuti a vigilare attivamente che faccia il proprio dovere, senza intralciarne il lavoro ma anche senza pretendere niente di meno di quanto dovuto. 

Il contribuente deve sapere – come da noi sa – se e quanto deve versare, certamente. Ma la cosa non deve finire qui: occorre anche che richieda al proprio professionista di fiducia una copia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico o 730 che sia). Il principio – di portata generale e valido anche per questioni analoghe – è stato ribadito dalla Cassazione Penale, con la sentenza 16958 di ieri.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, anche se materialmente per colpa del Commercialista, il responsabile ultimo è sempre il contribuente.

Una sentenza che si inserisce – a dire il vero – in un filone non sempre univoco; abbiamo avuto sentenze che hanno invece dato importanza alla condotta del Commercialista e discolpato l’imputato-contribuente. Ma sono casi rari.

In ogni caso non si può certo confidare nella benevolenza dei Giudici e quindi occorre basarsi su una condotta educatamente attiva e collaborativa verso il proprio professionista.

Non si tratta di “pretendere” ma di esercitare un dirittto connaturato al rapporto professionale utente-Commercialista. 

Il nostro consiglio è quindi – come sempre – di “AGIRE INFORMATI”! 

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