(di Nicola Zambello ed Eleonora De Biaggi)
LE AZIONI CONTRO L’AMMINISTRATORE DI S.R.L.
Il caso che trattiamo questa settimana, consiste in un quesito che ci è stato posto, da parte di un creditore che voleva rifarsi sull’amministratore della società, per la mancanza di patrimonio sufficente a pagare i creditori.
IL QUESITO
Si chiede un confronto sulla seguente problematica:
Premesso:
1) Che una società di tipo SRL è stata posta in liquidazione volontaria;
2) Che come liquidatore della suddetta società è stato nominato l’ex amministratore che riveste contemporaneamente anche la figura di socio;
3) Che la società in questione non è soggetta alla procedura fallimentare perché i parametri (attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento) non raggiungono le soglie previste dalla norma per essere dichiarata fallita;
4) Che nel verbale di messa in liquidazione i soci non hanno deliberato sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione per la chiusura della società, art.2487 c.c.. Per esempio, direttive consistenti in: raggiungere accordi anche differenziati con i vari fornitori della società per il pagamento dei debiti e/o la volontà dei soci d’immettere la liquidità necessaria per estinguere i debiti esistenti, al fine di ultimare la fase di liquidazione e procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
5) Che il liquidatore non procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese fino a quando rimangono debiti in bilancio per non soggiacere alla responsabilità prevista dall’art. 2495 del c.c.
Tanto premesso, si vuole analizzare e ricercare dall’esterno (nella veste di creditore della società) l’eventuale responsabilità ricadente sull’amministratore per la sua gestione o sui soci per il loro comportamento, partendo dal presupposto che nella maggior parte dei casi il patrimonio della società risulta inesistente per soddisfare i creditori.
Dopo aver analizzato i bilanci depositati degli ultimi anni e verificato l’attivo patrimoniale ancora esistente, quale responsabilità è da addebitare all’amministratore per la sua gestione passata art.2476 e 2485 c.c.. Ad esempio, la ritardata convocazione dell’assemblea dei soci per denunciare lo stato di crisi, per mancanza di commesse, e la messa in liquidazione della società, prima di dissipare l’attivo patrimoniale con la vendita dei beni strumentali per far fronte al pagamento d’alcuni fornitori a danno di altri;
Quale responsabilità può essere addebitata ai soci. Ad esempio un diniego protratto nel tempo dopo un’esplicita richiesta da parte dell’amministratore della messa in liquidazione per stato di crisi.
Vorrei il vostro gentile parere in merito.
LA NOSTRA RISPOSTA
Anche se la società non è “fallibile”, restano tutte in piedi le azioni di responsabilità e revocatorie a disposizione dei creditori.
In particolare, l’azione di responsabilità dei creditori, ex art.2476, che ad oggi risulta essere molto controversa, può essere esercitata – secondo una prima tesi – direttamente dai creditori, a partire dal momento in cui si verifica l’insufficenza patrimoniale della società e la conseguente impossibilità di pagare tutti i debiti (il che è peggio dell’insolvenza, che invece è una situazione temporanea).
Secondo un’altra tesi, invece, l’azione non può essere esercitata in quanto azione dei creditori, che nella s.r.l. sarebbe stata abolita dalla riforma del 2003, ma ai creditori rimarrebbe l’azione extracontrattuale ex art.2043 c.c. (risarcimento del danno) o l’azione sociale di responsabilità ma in via surrogatoria.
Nell’un caso e nell’altro risponde l’amministratore che con il suo comportamento ha causato il danno, che consiste nel depauperamento del patrimonio fino al punto di non ritorno.
Le azioni elencate nel quesito (tardiva presa di coscienza della crisi e preferenza verso alcuni creditori a danno di altri) possono certamente essere prese in considerazione quale fonte di responsabilità.
Lo stesso vale per i soci che hanno avvallato tale comportamento dell’amministratore, consapevolmente ed espressamente.