(di Roberto Mazzanti)

Locazione: addio alla comunicazione di cessione del fabbricato!

D.L. 20-6-2012 n. 79 – Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142.

Art. 2 Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, …………….omissis………. assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2…..omissis….

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ………OMISSIS….., può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

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Il decreto legge di cui pubblichiamo uno stralcio ha abolito l’obbligo di inviare la comunicazione di cessione di fabbricato anche per i contratti di locazione e di comodato soggetti a registrazione entro 30 giorni dalla loro stipula o dalla data – se anteriore – in cui hanno effetto.

CONTRATTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE

-le locazioni ed i comodati di durata superiore a 30 giorni in un anno (a nostro parere il comodato verbale è soggetto all’obbligo di registrazione; di contrario avviso parte della Dottrina)

CONTRATTI NON ESONERATI DALL’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE

-per questi contratti resta l’obbligo di inviare la comunicazione di cessione ma entro 90 gg sarà approvato un modello semplificato.

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

-nulla è variato in questo settore, la cui norma base è la seguente:

D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

7. Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro.

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

 

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