(di Luca Zambello) 

Crediti verso la Pubblica Amministrazione e Imposte: partono le compensazioni.

Chi ha un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti delle REGIONI e degli ENTI LOCALI per somministrazione, forniture e appalti, può utilizzarlo per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonchè per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (INPS – INAIL – IRPEF – IRES – IRAP – IVA).

Il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente e’ tenuto, contestualmente, ad indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.

L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata (o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica dedicata), alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice e’ tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. 

 

Fonte: Altalex.

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