Contabilità semplificata e bancarotta fraudolenta

(di Luca Zambello)

La Cassazione ha stabilito che avere la contabilità semplificata di per sè potrebbe comportare il rischio di bancarotta fraudolenta (almeno documentale), anche se l’azienda l’ha legittimamente adottata perchè autorizzata dalle norme tributarie. Ma in materia fallimentare – sostengono i Giudici – non contano altro che le norme civili. Quindi se si tratta di società commerciali (snc – sas – srl – spa – sapa) o di imprenditori non piccoli (art.2195 c.c.) l’obbligo nasce dal Codice Civile e riguarda la tenuta – quanto meno – del libro giornale e degli inventari.

La sentenza – quinta sezione penale n.28923 – conferma un indirizzo preciso: le società e gli imprenditori commerciali devono osservare le norme civilistiche in materia di libri contabili. Quelle fiscali sono e restano in secondo piano. Perchè in caso di fallimento la mancata adozione della contabilità “ordinaria civile” comporta l’impossibilità di ricostruire il giro d’affari e lo stato passivo. Il che è un reato. E precisamente un reato di bancarotta.

Quali sono le norme civili ? Eccole:

2200. Società.

Sono soggette all’obbligo [c.c. 2194] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [c.c. 2291] e le società cooperative [c.c. 2511], anche se non esercitano un’attività commerciale [c.c. 2195, 2949].

L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI

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2195. Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [c.c. 2135];

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [c.c. 2203];

3) un’attività di trasporto per terra [c.c. 1678], per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria [c.c. 1834] (4) o assicurativa [c.c. 1882, 1883];

5) altre attività ausiliarie delle precedenti [c.c. 1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [c.c. 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

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2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.

L’imprenditore che esercita un’attività commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200].

Deve altresì tenere le altre scritture [c.c. 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (3) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].

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