CONFERMATA LA TESI ECON-TEST

(di Roberto Mazzanti)

Saremo brevi, perchè non ci piace autocomplimentarci ma diciamo solo che noi l’abbiamo sostenuto subito senza se e senza ma. 

Il compimento dei 35 anni non comporta alcun cambiamento per la srls, ossia la società a r.l. semplificata, prevista per i giovani, con atto costitutivo gratuito.

Lo confermano ora anche i Notai del Triveneto, con questa massima:

R.A.3 – (CONSEGUENZE DEL COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI  ETA’ DA PARTE DI UNO, PIU’ O TUTTI I SOCI DI S.R.L.S. – 1° pubbl. 9/12)
La L. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, ha tra l’altro soppresso dall’art. 2463-bis c.c. la disciplina legale dell’ipotesi in cui uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. compiano il trentacinquesimo anno di età.
Stante quanto sopra, e dovendosi applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto, la disciplina della s.r.l. ordinaria contenuta nel capo VII del titolo V del libro V del c.c., deve ritenersi che la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante

Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita ex lege della qualifica di s.r.l. semplificata. Da quanto sopra consegue che alla s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano compiuto i trentacinque anni di età continueranno ad applicarsi integralmente le regole proprie di tale modello societario previste dall’art. 2463-bis c.c. e dal Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, compreso il divieto di trasferimento delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c.

Non solo, gli stessi Notai confermano anche che la successione al socio, per causa di morte, è possibile anche per eredi over 35 anni:

RA.2 – (LEGITTIMITA’ DEL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.S. A SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL’ART. 2463-BIS C.C. – 1° pubbl. 9/12)
Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell’art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato.
Il divieto di cessione contenuto nell’art. 2463-bis c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi.
Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque  anni di età contemplato nell’art. 2463-bis c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell’atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata.
Anche il modello tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione.

Per consultare il nostro precedente approfondimento, cliccare qui:

http://www.econ-test.it/news/506-societ-responsabilit-limitata-semplificata-finalmente-statuto

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