LA CIRCOLARE 40 NON CHIARISCE TUTTI I DUBBI

(di Roberto Mazzanti)

Istruzioni operative per la clientela

DEFINIZIONI

  • Committente – soggetto Iva che affida i lavori (privati e Condomìni non interessano)
  • Appaltatore o appaltatrice – impresa che riceve il lavoro dal Committente
  • Subappaltatore o subappaltatrice – impresa che riceve il lavoro dall’Appaltatore.

PREMESSA GENERALE – L’APPALTATORE

il comma 28 istituisce per l’appaltatore una responsabilità in solido con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta “per il cantiere”.

Quindi, l’appaltatore risponde del mancato versamento delle ritenute che il subappaltatore ha operato sui salari corrisposti ai propri dipendenti e dell’Iva che il subappaltatore non ha versato per le fatture emesse in merito ai lavori di quel cantiere specifico.

Logicamente la responsabilità scatta solo se l’altro soggetto non adempie ai propri obblighi fiscali. Essendo una responsabilità solidale, l’appaltatore chiamato a pagare conserva il diritto di rivalsa sull’altro soggetto.

APPALTATORE – COME EVITARE LA RESPONSABILITA’ ?

La legge stabilisce che per evitare la responsabilità l’appaltatore deve acquisire apposita documentazione – a carico del subappaltatore- che dimostri che i versamenti sono stati effettuati (per quanto scaduto alla data della richiesta). In attesa di ottenere la documentazione, l’appaltatore deve sospendere i pagamenti, altrimenti corre il rischio di doverli ripetere all’Erario nel caso in cui il subappaltatore non dovesse essere corretto nella propria gestione imprenditoriale. Ritengo che l’appaltatore possa comunque ignorare questo adempimento e pagare il dovuto senza chiedere nulla. Non incorre in effetti in alcuna sanzione amministrativa; si assume solo un rischio. Logicamente, deve avere la certezza – per svariati motivi – che il subappaltatore sia in regola con tutti gli adempimenti richiesti.

COMMITTENTE – COME EVITARE LA RESPONSABILITA’ ?

Il comma 28 bis stabilisce anche per il committente una responsabilità (si precisa: NON SOLIDALE per le omissioni degli altri soggetti ma sanzionabile con la sanzione amministrativa); solo che per evitare la responsabilità deve acquisire apposita documentazione – prima dei pagamenti e a carico dell’appaltatore – che dimostri che i versamenti sono stati effettuati (per quanto scaduto alla data della richiesta) sia dall’appaltatore che da tutti i subappaltatori. Come detto, rispetto alla responsabilità dell’appaltatore, che è solidale con il subappaltatore, il committente rischia invece una salata sanzione amministrativa, anche fino a 200.000 euro, MA SOLO SE risultasse che l’appaltatore o un subappaltatore non avesse correttamente eseguito i versamenti dell’Iva o delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

QUALE DOCUMENTAZIONE RICHIEDERE ?

Si può scegliere tra una dichiarazione sostitutiva – accompagnata dalla copia di un documento d’identità del titolare o dell’amministratore – in cui si riportano:

  • il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Oppure un’asseverazione del professionista abilitato.

DA QUANDO DECORRE QUESTO NUOVO OBBLIGO ?

L’obbligo decorre dai contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e dai relativi pagamenti effettuati dal giorno 11 ottobre 2012 in poi.

Riepilogo e raccomandazioni finali

In attesa di ulteriori chiarimenti e comunque della documentazione da richiedere ad appaltatori (da parte dei committenti) ed ai subappaltatori (da parte degli appaltatori), VISTO CHE LA PRIMA CIRCOLARE APPLICATIVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’ DEL GIORNO 8 OTTOBRE SCORSO, consiglierei di sospendere i pagamenti eventualmente in scadenza da domani e fino a documentazione acquisita. Per la sospensione non è dovuta alcuna penalità in favore del creditore. 

Per quanto riguarda tutto il complesso della novità, riepilogo di seguito i concetti fondamentali:

  • Si tratta sempre di una responsabilità solidale – per cui il chiamato ha sempre il diritto di rivalersi sul soggetto obbligato in prima persona;
  • Riguarda solo i contratti d’appalto stipulati dal 12 Agosto 2012 in poi e – relativamente ad essi – i pagamenti in scadenza da domani in avanti;
  • I soggetti coinvolti, sia come committenti che appaltatori e subappaltatori sono: ditte individuali – spa – sapa – srl – snc – sas – s.s. – studi associati – associazioni – enti commerciali – enti non commerciali – società ed enti non residenti – cooperative – trust – consorzi – organismi ed amministrazioni dello Stato;
  • La documentazione può consistere nell’elenco indicato più sopra – da inserire in autocertificazione a firma non autenticata – o in una asseverazione professionale.
  • Sarebbero esclusi dall’ambito normativo i contratti d’opera o di lavoro autonomo, dove generalmente abbiamo come esecutrice una piccola ditta artigiana priva di dipendenti (o con pochi lavoratori subordinati) e di rilevanti attrezzature – ma – vista la mancanza assoluta di distinguo e approfondimenti legali da parte dell’Agenzia, consiglierei di consultare lo Studio prima di prendere decisioni in merito;
  • E’ sempre consigliabile agire sulla base di contratti scritti ed inserire nelle loro clausole anche l’obbligo di fornire la documentazione atta a comprovare la correttezza e correntezza dei versamenti in questione – dell’appaltatore verso il committente e del subappaltatore verso l’appaltatore.

NORMATIVA:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

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SULLO STESSO ARGOMENTO, I PRECEDENTI:

http://www.econ-test.it/news/466-appalto-limitata-razionalizzata-responsabilit-committente

http://www.econ-test.it/news/372-decreto-legge-27012012-semplificazioni-mondo-immobiliare

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